Per l’Agenzia delle Entrate è possibile la compensazione degli importi dovuti a titolo di Preu e di 0,8 percento sulle somme giocate con i crediti acquisiti tramite la cessione dei bonus edilizi.
Il chiarimento, da parte dell'Agenzia, arriva con la risposta (la numero 139/2024) all'interpello posto da un concessionario che gestisce apparecchi Awp e Vlt, e risulta in linea con le risposte fornite lo scorso anno a quesiti similari.
"Come, in più occasioni, precisato dalla prassi amministrativa", spiega l'Agenzia delle Entrate riportando le precedenti risposte, "la norma in parola, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un'unica operazione, il pagamento delle somme, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate".
E aggiunge: "In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24 allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione."
In riferimento allo specifico quesito posto dal concessionario, l'Agenzia spiega dunque che "il credito cd. SuperAce può 'essere utilizzato, senza limiti di importo'. I crediti per interventi edilizi sono ammessi 'in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite'."
E specificamente in merito al Preu e al canone di concessione l'Agenzia precisa che "è possibile compensare le somme a debito dovute con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi in parola, acquisiti a mezzo di 'cessione del credito' la cui legittimità non è verificabile in sede di interpello, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti", aggiungendo, in risposta a un secondo quesito del concessionario, che "l'utilizzo in compensazione del credito da SuperAce non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto" di conformità.