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As.Tro: "Da Udine un interessante ragionamento in tema di scommesse non autorizzate"

04 novembre 2014 - 12:03

“Un decreto penale di condanna non fa certo ‘giurisprudenza’. Tuttavia, fanno breccia, nei contesti interpretativi del settore gioco lecito, i ragionamenti che il Gup di Udine ha recentemente applicato nell’ambito del comparto scommesse autorizzate (e non)”. È il commento dell’associazione As.Tro in relazione alla condanna dei gestori di due centri trasmissione dati collegati a Stanleybet escludendo l'uso discriminatorio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione e l'intenzione di escludere un operatore in violazione dei principi europei.

Scritto da Redazione
As.Tro: "Da Udine un interessante ragionamento in tema di scommesse non autorizzate"

 

“Il Giudice penale, infatti, pur non entrando nel merito di un revisionismo delle sentenze della Corte di Giustizia, mette in evidenza il seguente ragionamento: ‘se un operatore comunitario è classificabile come “discriminato” perché illecitamente escluso a operare nel mercato italiano, non vuol dire che non debba rispettare la “procedura” vigente di richiedere ugualmente la licenza di Ps alla Questura, nonché verificare se la motivazione di rigetto della licenza richiama i profili di comunitaria discriminazione, ed infine opporsi ad essa, qualora, appunto, non fondata sulle questioni della ‘discriminazione’, ma su ‘profili generali’. Se, invece, il signor ‘Rossi’ apre un centro scommesse a poche ore dalla richiesta della licenza al Questore, vantando, come titolo sostitutivo, la mera affiliazione ad un operatore ‘discriminato’, sostanzialmente disinteressandosi di cosa la Questura dirà in merito a tale istanza, allora commette il reato. Il ragionamento è solido, in quanto il sistema concessorio Italiano, in sé, è ancora valido (anche per l’Europa), come lo è quello della preventiva e obbligatoria licenza di Polizia (la nostra Polizia). Osserva il Giudice: come poteva, il signor “Rossi” sapere che la Questura gli avrebbe negato la licenza di cui all’articolo 88 Tulps se ha iniziato a operare ‘prima del diniego’? come faceva a sapere che il rigetto sarebbe stato supportato da questioni affrontate dalla Corte di Giustizia? Ma soprattutto, quando ha riscontrato che la Questura gli negava la licenza per ragioni diverse da quelle connesse alla c.d. ‘discriminazione’, perché non si è opposto al diniego? Ecco quindi che, come spesso accade in Italia, la Giurisprudenza disegna una procedura – bis, ovvero una lettura della norma più “adatta ai tempi”, un po’ come successe tanto tempo fa, quando si accorse che ‘sulla ragione di onore’ si creavano troppe situazioni strumentali di abuso del diritto. La disapplicazione di una legge penale, per il citato Giudice, resta laddove ‘il caso concreto’ rivela ogni sua integrale sussunzione nell’ambito delle circostanze che la impongono. Al di fuori di questa ‘speciale’ fenomenologia, l’illecito penale si ri-espande. L’auspicio di tutti, è che la Magistratura dedichi qualcuna delle numerose iniziative di ‘comunicazione e dibattito’ che l’organo possiede, per diffondere questa linea, sensibilizzando la categoria ad un principio ‘evolutivo’ dell’interpretazione da sempre presente nella giurisprudenza, ovvero l’adeguamento ai tempi e la soppressione degli eventuali abusi. Anche in tema di videopoker la Cassazione stabilì per anni che senza la prova del fine di lucro connesso ad una aleatorietà nello specifico dimostrata, non si poteva infliggere la pena per gioco d’azzardo. Poi, il vento cambiò e il videopoker divenne congegno intrinsecamente d’azzardo perché se si offre a pagamento un gioco aleatorio e non consentito, lo si fa per lucro e non per ‘diletto’. Il sistema legale di gioco attende con interesse gli sviluppi ulteriori di questo ragionamento”, conclude l'associazione.

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