skin

Aumento Preu Vlt, CdS a Mef e concessionario: 'Depositare relazione'

29 aprile 2025 - 15:30

Il Consiglio di Stato interviene nell'appello proposto da un concessionario di apparecchi che ha chiesto i danni al Ministero per l'aumento del Preu sulle Vlt.

Scritto da Fm
Consiglio di Stato © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

Consiglio di Stato © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

Dovranno depositare una relazione le parti coinvolte nell'appello proposto da una concessionaria del servizio pubblico di raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento contro il ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel 2023 le ha negato il risarcimento richiesto per i danni derivanti dall'aumento del Preu sulle Vlt,  passato nel tempo dal 4,5 percento sino all’8,6 percento.

La concessonaria oltre 15 anni fa ha acquistato quasi 12mila diritti di installazione Vlt, quando il Preu era stato fissato ad una tassazione massima del 4 percento.

I danni richiesti sono stati quantificati in misura pari alla differenza tra il maggior Preu effettivamente versato e quello che la società avrebbe dovuto versare ove fosse stato mantenuto il limite massimo del 4 percento, ovvero, in subordine, chiedendo una riduzione anche equitativa del prezzo di acquisto dei diritti di installazione delle Vlt.

Con un'ordinanza il Consiglio di Stato ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica, che sarà fissata dal presidente della Sezione all’esito dell’incombente istruttorio.

Questo si legge nell'ordinanza: “Impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, tenuto conto della prospettazione della società nonché della giurisprudenza citata da entrambe le parti in causa (cfr. ad esempio Corte costituzionale 31/3/2015 n. 56, Corte di giustizia 11.6.2015 causa C-98/14; Corte di giustizia 20/12/2017 causa C-322/16; Corte di giustizia 22/09/2023 nelle cause riunite C-475/20 – C-482/20), appare necessario che entrambe le parti chiariscano in modo puntuale i seguenti aspetti: 1) l’origine, e se tramite pubblica competizione, del titolo concessorio in forza del quale la società esercitava l’attività che sarebbe stata danneggiata dal supposto illegittimo aumento della tassazione e le successive vicende che lo hanno caratterizzato, tenuto anche conto che, per quanto allegato dall’amministrazione, l’appellante parrebbe decaduta dalla concessione nel 2017, con provvedimento poi confermato in sede giurisdizionale; 2) se sussistono specifici atti del Ministero e/o dell’Agenzia con i quali la società sia stata esplicitamente rassicurata del fatto che l’aliquota del Preu, fissata dall’art. 12 lettera l) del Dl 39/09 nella misura massima del 4 percento, non sarebbe stata soggetta ad alcun incremento sino al termine della concessione; 3) l’incidenza del contestato aumento dell’aliquota del Preu, per ciascun esercizio, sulla situazione economico-reddituale dell’appellante anche tramite la produzione di copia dei relativi bilanci di esercizio, nonché dei documenti comprovanti i pagamenti effettuati per assolvere all’onere contestato; 4) la sentenza del Tar per il Lazio n. 7568/17 ed il relativo ricorso proposto dalla società, potendosi ipotizzare che tale pronuncia spieghi effetto di giudicato nel presente giudizio, anche per gli aumenti successivi al 4,5 percento, nel momento in cui dovesse escludere alla radice la sussistenza di una situazione di affidamento legittimo; 5) i motivi sottesi all’aumento dell’aliquota nel corso del tempo, così come desumibili dai lavori preparatori di ciascun intervento legislativo e/o da altri atti, precisando in particolare se questi siano stati dettati da ragioni esclusivamente fiscali oppure da altre ragioni atte a giustificare l’incremento, così come già individuate dalla giurisprudenza citate da entrambe le parti e dal Giudice di primo grado; 6) se sono stati emessi atti impositivi al fine di ottenere il pagamento del dovuto.

7 – Il Collegio dispone che le parti depositino relazione contenente, in modo sintetico, le specifiche risposte a ciascuno dei punti innanzi delineati unitamente alla documentazione comprovante le dichiarazioni rese entro 90 giorni della comunicazione della presente ordinanza”.

 

Articoli correlati