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Cassazione: 'Multe apparecchi gioco irregolari, onere prova ad Adm'

01 agosto 2019 - 11:20

La Cassazione rileva che in caso di sanzioni per apparecchi da gioco irregolari l’onere della prova è a carico dei Monopoli, e non del contribuente.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Multe apparecchi gioco irregolari, onere prova ad Adm'

"La commissione tributaria regionale ha ritenuto la correttezza del quantum della pretesa tributaria nonostante la mancata prova, da parte dell'Ufficio, del momento di installazione degli apparecchi".

È questo il motivo per cui la Corte di Cassazione ha rinviato per un nuovo esame alla
Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, il ricorso presentato dalla società titolare di alcuni apparecchi da gioco installati in un circolo privato e risultati, in seguito a verifiche della Guardia di Finanza, non conformi alla normativa vigente e privi del nulla osta di messa in esercizio, contro gli avvisi di accertamento per il recupero del tributo evaso, con contestuale irrogazione delle corrispondenti sanzioni emessi dai Monopoli di Stato.


La Commissione tributaria regionale della Toscana, secondo i giudici, "si è limitata ad
affermare che 'come risulta dalla costituzione in giudizio di parte appellata non
contestata dall'appellante, con i processi verbali di constatazione era stato avvertito il
contribuente della possibilità di far pervenire, entro il termine di 60 giorni, ogni
documentazione utile ai fini di un'esatta determinazione dell'imposta ma nessuna risposta positiva era stata data a tale invito, conseguentemente l'Agenzia non ha potuto che accertare  il tributo per il periodo intercorrente dall'inizio del 2009 alla data del sequestro degli apparecchi. Anche in questo caso l'appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare che il funzionamento illecito degli apparecchi era decorrente da data diversa e ciò non può che confermare l'operato dell'ufficio'".
 
 
La Commissione, in altri termini, "ha ritenuto corretta la determinazione del momento iniziale di decorrenza in assenza di qualunque elemento atto a fornirne riscontro, elevando a sostegno  della decisione un asserito - ma in realtà inesistente attesa la radicale contestazione  dell'intera pretesa - principio di non contestazione sulla specifica richiesta formulata  dall'Agenzia con l'invio del processo verbale di constatazione, così ponendo, illegittimamente, a carico del contribuente l'onere della prova che, invece, incombeva sull'Ufficio".
 
 
I giudici quindi hanno cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, con rinvio, anche per le spese, alla Ctr competente in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto.

 

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