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CdS: 'Gioco, verificare effetto espulsivo della delibera comunale di Cattolica'

16 maggio 2024 - 13:02

Il Consiglio di Stato affida al Politecnico di Milano il compito di verificare l'eventuale effetto espulsivo delle norme sul gioco vigenti nel comune di Cattolica (Rn).

Scritto da Fm
Palazzo Spada © Giustizia amministrativa - Sito web ufficiale

Palazzo Spada © Giustizia amministrativa - Sito web ufficiale

Il Collegio reputa necessario disporre, ai sensi degli articoli 19 e 66 del Cpa una verificazione che, sulla base degli atti di causa, compreso l’elaborato peritale prodotto dalla parte odierna appellante e di ogni accertamento ritenuto utile ai fini della verificazione, chiarisca: 'se, tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nel territorio del Comune di Cattolica, nonché della complessiva disciplina relativa all’insediamento delle attività di sala giochi e sala scommesse, ivi compresa la normativa sulle distanze dai luoghi sensibili, determini una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di tali esercizi, e, comunque, quale sia la percentuale di territorio eventualmente disponibile per l’installazione ovvero per la delocalizzazione dei medesimi'”.

A statuirlo il Consiglio di Stato nell'ordinanza in cui si pronuncia in merito all'appello presentato dal gestore di una sala gioco autorizzata contro la chiusura dell'esercizio imposta dal Comune di Cattolica (Rn) in attuazione della legge regionale vigente sul contrasto al gioco patologico e della mappatura dei luoghi sensibili effettuata nel 2017, confermata da una sentenza del Tar Emilia Romagna del 2021.

Secondo tale mappatura la sala gioco in questione sarebbe ubicata a distanza inferiore a 500 metri da una chiesa.

Nell'appello presentato al Consiglio di Stato, la difesa del gestore ricorda che “il Tar non ha considerato che la richiesta di trasferire la sala giochi in un altro locale sito nel vicino Comune di Misano, non è sintomo della volontà di rinunciare al ricorso poiché il trasferimento è stato imposto dalla Pubblica amministrazione. L’appellante ha infatti dovuto trovare un luogo idoneo per proseguire l’attività di impresa, garantendo la continuità aziendale e l’occupazione ai dipendenti impiegati in quel ramo di azienda”. Stigmatizzando il fatto che il Tar “non abbia disposto la verificazione richiesta, tenuto conto delle deduzioni contenute nella relazione del tecnico di parte. Il primo giudice ha negato l’accertamento istruttorio sul rilievo che l’effetto espulsivo andrebbe valutato in ambito infracomunale. L’appellante sostiene al contrario che l’effetto espulsivo debba essere verificato in concreto nell’ambito del territorio comunale in cui opera l’esercizio che deve essere delocalizzato. Un’attività d’impresa che si sposti anche solo di 5 km, rispetto al luogo in cui è da tempo insediata, in un altro Comune, perde totalmente l’avviamento commerciale”.

Il Consiglio di Stato, nel disporre la verificazione richieste, individua l’organismo pubblico competente nel Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente costruito –Dabc del Politecnico di Milano.

“Le parti costituite – si legge nell'ordinanza di Palazzo Spada - potranno nominare propri tecnici fino al momento di inizio delle operazioni di verificazione (alle quali potranno intervenire a mezzo dei propri difensori e tecnici), ed il cui avvio sarà comunicato dal verificatore presso il domicilio da loro eletto, almeno cinque giorni prima. Per l’espletamento della verificazione è assegnato il termine complessivo di novanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza al Dipartimento del Politecnico di Milano. Il verificatore dovrà depositare la relazione finale, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni dei consulenti di parte, presso la segreteria della IV sezione del Consiglio di Stato”.

 

 

 

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