CdS conferma revoca licenze in caso di ‘inaffidabilità sulla gestione’

Due distinte sentenze del Consiglio di Stato respingono i ricorsi di una società di gestione di sale giochi pugliese e di una hotel calabrese che si sono visti negare le licenza dalle questure competenti per rapporti con soggetti controindicati e violazioni fiscali.
Scritto da Dd

Consiglio di Stato - Credit: Wikipedia

"Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali".

Citando le parole del DL n. 124 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) il Consiglio di Stato, sezione terza, in due distinte sentenze, respinge i ricorsi di una titolare di un hotel in Calabria e di una società che gestisce alcune sale giochi in Puglia, in merito alla negata autorizzazione da parte delle locali questure (rispettivamente della provincia Cosenza e di Barletta-Andria Trani) per l’installazione di apparecchi da intrattenimento e Vlt.

L'HOTEL CALABRESE – Nel primo caso la questura di Cosenza aveva concluso che, "alla luce delle circostanze fattuali e del contesto familiare, l’istante non potesse assicurare la “buona condotta” necessaria per la licenza, e che vi fosse un serio rischio di abuso dell’autorizzazione, presumendo o una sorta di interposizione fittizia o comunque un’elevata probabilità di interferenza da parte del genitore del richiedente, considerato un soggetto controindicato e privo dei requisiti soggettivi necessari.

Da qui il provvedimento del 25 giugno 2020, con il quale il questore negava l’autorizzazione richiesta per l’installazione e l’uso di apparecchi videoterminali per la raccolta del gioco lecito all'interno della struttura alberghiera. 

In seguito, come si legge nella sentenza, anche il Tar Calabria "ha ritenuto che la motivazione della Questura fosse adeguatamente supportata dalle significative controindicazioni a carico del padre del ricorrente e dal contesto familiare/economico". A carico del padre, infatti, risultavano, 35 violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, violazioni che, di fatto, precludono la possibilità di condurre esercizi dove è offerto gioco pubblico.

Peraltro, sottolinea il CdS, "la Questura aveva rilevato la sussistenza di una sorta di interposizione di persona (con il genitore che sarebbe ilreale dominus dell’attività) o, comunque, di un serio rischio di gestione dell’attività da parte del soggetto controindicato. A dimostrazione delle cointeressenze economiche tra padre e figlio, il Tar ha evidenziato che il ricorrente era stato amministratore della società, sostituito poi dal padre il 10 febbraio 2020, data che coincideva con il cambio formale di residenza del ricorrente stesso".

Guardacaso "le dimissioni dalla carica erano avvenute pochi giorni dopo il preavviso di rigetto (notificato il 7 febbraio 2020), che aveva portato al provvedimento di diniego poi impugnato."

IL CASO PUGLIESE – Quasi identico il caso pugliese. In data 22 aprile 2022, ricorda la seconda sentenza, "la licenza veniva negata, sul presupposto che la ricorrente aveva intrattenuto rapporti economici e imprenditoriali, con società gravitanti nel mondo della criminalità organizzata, specializzate nel campo dei videogiochi e scommesse". Secondo la Questura, infatti, la richiedente non era in grado di "assicurare la 'buona condotta', quale requisito necessario per il rilascio della licenza", e rischiava altresì di "ricorrere 'un serio rischio di abuso dell’autorizzazione', tenuto conto dei su visti rapporti imprenditoriali con le società riconducibili alla criminalità organizzata che ne rileverebbero la contestata inaffidabilità".

Già il ricorso al Tar per la Puglia era stato respinto nonostante le lamentele per "errata interpretazione", con il giudice che sottolineava come il provvedimento gravato configuri "un atto pluri-motivato, fondato su molteplici elementi tutti ostativi al rilascio della licenza", in primis il fatto che "la ricorrente avrebbe versato una non modesta somma di denaro ad una società riconducibile persone controindicate".

Confermando le valutazioni del Tar, il Consiglio di Stato sottolinea quindi che "l’appello risulta infrondato", evidenziando che "come noto, l’art. 11, comma 2, Tulps, prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere negate ai soggetti che non mantengano una 'buona condotta' "; meno ancora da parte del socio, "assuntore di droghe" e "controllato 'con persone che annoverano deferimenti penali e per uso di sostanze stupefacenti'."

Caratteristica, quella della buona condotta, che sia l'imprenditrice che il socio famigliare, hanno dunque provato più volte di non essere in grado di garantire, visto che, scrive il CdS, "la Questura prima e il Tar poi, hanno ritenuto probabile che soci e familiari dell’odierna appellante – oltre a violazioni anche di carattere tributario accertate – rilevano l’inaffidabilità sulla gestione dell’attività economica cui si riferisce la richiesta autorizzazione di polizia."