Cds: 'Legittimo il regolamento sul gioco di Vicenza'
Il Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar Veneto del 2013 e ratifica validità del regolamento sul gioco di Vicenza.
"Risulta del tutto smentita l’affermazione del primo giudice secondo la quale: 'Gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere decisi a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale' e che 'La competenza legislativamente stabilita a favore dell’amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercitata dal comune'. Già sulla scorta della prima delle citate pronunce della Corte costituzionale la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 578) ha chiarito che dall'art. 7, comma 10, D.L. n. 158/2012, si trae il principio della legittimità di misure di pianificazione delle ubicazioni consentite alle sale giochi e scommesse basate su distanze minime da rispettare (prevenzione logistica delle ludopatie), non anche quello della necessità della previa definizione di dette pianificazioni o dei relativi criteri orientativi a livello nazionale".
La Corte è pervenuta a tale pronuncia di inammissibilità non per escludere la sussistenza di tale potere in base al tenore letterale di tale statuizione normativa, ma rilevando invece 'la non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse, pur praticabili, soluzioni ermeneutiche'.
La Corte ha evidenziato l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di merito che di legittimità (Consiglio di Stato, sentenza n. 3271/2014; ordinanze n. 2133, n. 996/2014 e n. 2712/2013; Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1484/2012; Tar Campania, sentenza n. 2976 del 2011; Tar Lazio, sentenza n. 5619/2010), secondo cui l'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 è una statuizione di carattere generale, nel cui ambito non vi sono ragioni preclusive a ritenere rientrante anche il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati.
Anzi la Corte Costituzionale ha riconosciuto una maggiore estensione a tale potere anche in ordine alle limitazioni della distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, rilevando la sua riconducibilità alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni".
Accogliendo l'appello dell'amministrazione comunale, il Consiglio di Stato quindi ha anche riformato l’impugnata sentenza e rigettato il ricorso di prime cure.