skin

Cesena: Consiglio di Stato respinge il ricorso contro i limiti orari imposti dal Comune

19 luglio 2023 - 16:41

Secondo il CdS la limitazione oraria va confermata anche perché 'mira inequivocabilmente a contrastare il fenomeno della ludopatia'.

Scritto da Daniele Duso
Fonte: Wikipedia - Pagina "Consiglio di Stato"

Fonte: Wikipedia - Pagina "Consiglio di Stato"

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato da un gruppo di imprenditori del settore del gioco contro il comune di Cesena per la riforma di una sentenza del Tar Emilia Romagna che aveva avallato l’ordinanza comunale sulla “Disciplina comunale degli orari di apertura sale giochi autorizzate e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati”. 

Gli imprenditori avevano riportato al Tar la propria contrarietà per "l’eccessiva gravosità sotto il profilo economico-professionale e deducendo di essere titolari di esercizi pubblici nei quali sarebbero stati installati solo apparecchi da gioco di tipologia ex art. 110 comma 6 A Tulps", la cosiddette newslot. Tuttavia il Tar aveva dato loro torto.

Da qui il ricorso Consiglio di Stato, che tuttavia dimostra di pensarla come il Tar. Spiega infatti il CdS che "la normativa in materia di gioco d'azzardo, con riguardo alle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti, non rientra nella competenza statale [...] bensì nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune".

E ancora che "è stato inoltre condivisibilmente affermato che la disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco autorizzate costituisce un crocevia di valori nel quale confluiscono una pluralità di interessi che devono essere adeguatamente misurati e contemperati: da un lato emergono infatti le esigenze dei privati, i gestori delle predette sale, titolari di una concessione con l'amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, i quali mirano alla massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei propri investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell'apertura dell'esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, di libera concorrenza e del legittimo affidamento ingenerato proprio dal rilascio dei titoli, concessorio ed autorizzatorio, necessari alla tenuta delle sale da gioco. Dall’altro sussistono interessi pubblici e generali, non contenuti in quelli economico-finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall'autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell'affollamento dei frequentatori) ed alla salute pubblica, quest'ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia".

"In questo contesto", spiega il CdS, "si inserisce il potere esercitato dal sindaco per definire gli orari di apertura delle sale da gioco, il quale è tenuto a valutare le posizioni di ciascuno dei soggetti coinvolti senza impiegare mezzi eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti".

Rileva quindi il CdT che "nel caso di specie, la determinazione del sindaco di Cesena si è basata su un’adeguata istruttoria (come si è già detto, i provvedimenti si fondano su una relazione scientifica dell’Azienda Sanitaria Locale della Romagna, che evidenzia una preoccupante crescita del fenomeno anche nel territorio comunale di Cesena) e su una equilibrata ponderazione dei plurimi interessi in gioco, senza mortificare l’iniziativa economica dei soggetti coinvolti. In effetti, mediante la riduzione degli orari viene limitata l’offerta di gioco senza tuttavia sacrificare eccessivamente l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco".

Conclude il Consiglio di Stato sottolineando che "la relazione certifica, riportando in modo puntuale cifre e statistiche, che gli utenti trattati dal reparto Dipendenze patologiche di Cesena sono aumentati progressivamente nel corso degli ultimi anni: al riguardo, va rammentato che ai fini della legittimità del provvedimento non era onere dell’amministrazione dimostrare che gli apparecchi da gioco oggetto di regolamentazione oraria fossero più o meno pericolosi rispetto ad altri servizi di gioco, essendo circostanza notoria che gli apparecchi sul cui utilizzo incide l’atto impugnato concorrano in misure incisiva ad accrescere il diffondersi e l’acuirsi delle ludopatie. Neppure determina l’illegittimità dell’atto la circostanza che il sindaco di Cesena si sia limitato a provvedere nei limiti della sua competenza territoriale, ancorché asseritamente più circoscritta di quella della Ausl di riferimento, dal momento che il suddetto organo agiva nell’osservanza del principio di territorialità". 

"Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto".

Altri articoli su

Articoli correlati