Chiusura sala gioco, il Tar Lazio dà tempo fino al 24 maggio
“Alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato, congruamente valutata nella comparazione concreta degli opposti interessi; Si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l’esecuzione del predetto provvedimento ai soli fini della continuazione dell’esercizio denominato.”
In questo modo si pronuncia il Tar del Lazio in un decreto con cui accoglie, fino all’udienza del 24 maggio fissata nella camera di consiglio, il ricorso di un operatore contro l’Agenzia delle dogane e monopoli per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di chiusura dell'esercizio.
Viene infatti accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente. “La funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale”.