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Gioco e luoghi sensibili, Tar Emilia: 'Vale criterio del percorso pedonale più breve'

14 novembre 2023 - 10:47

Niente slot in una tabaccheria di Fiorano Modenese (Mo) posta nelle vicinanze di un centro sportivo, per il Tar vale criterio di misurazione del 'percorso pedonale più breve'.

Scritto da Fm
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“La norma posta a base del provvedimento impugnato individua dunque quale criterio di calcolo della distanza quello del 'percorso pedonale più breve' senza ulteriori specificazioni.

La delibera di giunta regionale n° 831/2017 recante modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, ha precisato che la misurazione vada effettuata dall’ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dall’esercizio in cui l’apparecchio è installato e quello del luogo sensibile”.

 

Non lascia dubbi il Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato da una tabaccheria contro l'atto con cui il Comune di Fiorano Modenese (Mo) ha posto limitazioni all'insediamento di slot in quanto posta ad una distanza inferiore ai 500 metri da un centro sportivo, ritenuto un “luogo sensibile” ai sensi della legge regionale vigente per il contrasto al gioco patologico.

 

Niente da fare per le contestazioni mosse dal titolare della tabaccheria: “il punto di ingresso del centro sportivo individuato dal Comune resistente per la misurazione della distanza secondo il percorso pedonale più breve coincide con il punto di ingresso, essendo il predetto Centro luogo composto da vari campi da gioco (tennis, calcio, nuoto e aree verdi) ovvero luogo sensibile ai sensi della richiamata normativa regionale nella sua interezza”, si legge nella sentenza del Tar emiliano.

Non va trascurato che ai sensi della legge regionale “luoghi sensibili sono oltre gli impianti sportivi anche i luoghi di aggregazione giovanili. L’assunto di parte ricorrente secondo cui la misurazione in questione andrebbe effettuata dal punto di ingresso ai campi da tennis o da calcio non può essere condiviso, sia perché appunto il centro sportivo è sensibile nella sua interezza, non essendo ipotizzabile una sua parcellizzazione in 'parte qua' secondo le attività ivi praticate, sia perché nessuna equiparazione alle piazze è stata effettuata nella suddetta misurazione”, puntualizzano i giudici amministrativi.

Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.

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