Gioco, Tar Lombardia: 'Sì a limiti Mantova e sospensione attività'
Il Tar Lombardia conferma i limiti orari al gioco di Mantova e la liceità della sospensione delle attività in caso di violazione reiterata.
"La sanzione della sospensione irrogata a seguito dell’accertata e reiterata violazione (in questa sede non contestata) delle disposizioni e prescrizione relative agli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro trova adeguata copertura in fonte di rango primario (Tar Piemonte n. 1607/2016 cit.) e, sotto questo profilo, non appaiono fondate le censure con cui si lamenta, in buona sostanza, la violazione del principio di legalità ex art. 1 legge n. 689/1989 e dell’art. 23 della Costituzione".
Così il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Mantova per l'annullamento dell’ordinanza dello Sportello unico attività produttive che ha ingiunto la sospensione del funzionamento degli apparecchi per violazione dell’ordinanza 10 marzo 2015 con cui il sindaco ha disciplinato gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate. La società ha chiesto anche l'annullamento di tale provveimento nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività.