Nuova pronuncia del Tar Lazio in merito alla decadenza della concessione dell'operatore di gioco Global starnet.
In un'ordinanza, i giudici amministrativi capitolini hanno deciso di bocciare i motivi aggiunti presentati dai legali del concessionario lo scorso ottobre, volti ad impugnare il provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli “ha ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2023 la previa sospensione amministrativa degli effetti dell’atto di decadenza dalla concessione (atto di decadenza già ritenuto legittimo dal giudice amministrativo sia in primo che in secondo grado), e quindi facoltizzato l’amministrazione giudiziaria della società ricorrente a proseguire pro tempore la raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento” con una proroga della concessione di gioco “per soli tre mesi, diversamente dalla generale proroga ex lege al 31 dicembre 2024 che riguarda tutti gli analoghi concessionari della raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento”.
Secondo il Tar Lazio, “la determinazione impugnata, lungi dal determinare alcuna inibizione o interruzione immediata dell’attività dell’amministrazione giudiziaria, ne consente anzi un’eccezionale prosecuzione provvisoria, e ciò a dispetto di un provvedimento di decadenza da tale attività la cui legittimità è già stata confermata da questo Tar e dal Consiglio di Stato”.
Viene quindi esclusa “l’esistenza di qualsiasi pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 55 Codice del processo amministrativo”.
Inoltre, recita l'ordinanza, “quanto all’interinalità degli effetti dell’atto impugnato e al conseguente stato di incertezza che essa può innescare (viste le riferite perdite di clientela e le maggiori difficoltà riscontrate dalla ricorrente nel processo di alienazione del ramo d’azienda), il Collegio rileva che non è stata fornita alcuna puntuale dimostrazione di tali ricadute negative, essendo state queste ultime soltanto asserite ma non anche provate; né la prova di tali conseguenze negative dell’atto impugnato può evincersi dal prospetto redatto dalla ricorrente, atteso che i dati estraibili da tale prospetto sulla riferita 'emorragia' di clienti non sembrano assumere la consistenza di un pregiudizio 'grave' ed 'irreparabile', quale quello prescritto dall’art. 55 Cpa ai fini della concessione della tutela cautelare”.
Per tutte queste ragioni, “l’istanza cautelare de qua - in disparte la questione controversa dell’effettiva legittimazione ad agire dell’odierna ricorrente (per la cui delibazione sono opportuni i maggiori approfondimenti della sede di merito) - appare sprovvista del requisito del periculum in mora”.
IL COMMENTO DEI LEGALI - "L'ordinanza ha semplicemente ritenuto che siccome allo stato c'è comunque una proroga e non c'è alcun rischio di chiusura, non vi è un danno grave ed irreparabile, comunque probabilmente faremo appello al Consiglio di Stato", commenta l'avvocato Lino Barreca che, assieme al professor Stefano Vinti e all'avvocato Andrea Scuderi, rappresenta Global Starnet.