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Il 'service', nuova forma di raccolta gioco in pubblici esercizi

26 agosto 2017 - 09:23

Nuova tipologia di collaborazione alla raccolta, sempre più in uso per le aziende di gestione che non vogliono dismettere l’attività ma ridurne il carico di oneri e responsabilità. 

Scritto da Francesco Scardovi
Il 'service', nuova forma di raccolta gioco in pubblici esercizi

 

Dopo l’introduzione sul mercato delle Awp, l’Amministrazione, con il decreto “Terzi raccoglitori” del 17 maggio 2006, ha inizialmente individuato due possibili figure di collaboratori del concessionario (i cosiddetti “terzi incaricati”), il gestore e l’esercente, operanti in regime di esenzione da Iva ricorrendone i presupposti previsti dalla circolare 21/E del 13 maggio 2005. A partire dal 2010, con l’avvento delle Vlt, dopo anni di contenziosi tributari, interpelli e chiarimenti ministeriali, il panorama dei terzi incaricati si è via via ampliato, ricomprendendo una serie di figure ulteriori rientranti sempre nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, numeri 6 e 9 del Dpr 633/72 (come richiamati anche dalla Circolare 2014 dedicata alle Sale Giochi e Biliardi).

Si citano fra gli altri, figure quali l’intermediario del concessionario, il procacciatore, il fornitore di tecnologie (giochi e piattaforme) etc. Si ricordano in proposito i requisiti  basilari richiesti ai terzi incaricati per godere dell’esenzione da Iva: l’iscrizione all’albo Ries tenuto presso le circoscrizioni territoriali dei Monopoli; la sottoscrizione del contratto con il concessionario di rete; la remunerazione delle prestazioni con compensi fissi o variabili ricompresi nel cd cassetto netto e, naturalmente, l’oggetto della prestazione, da ritenersi attività necessaria ed indispensabile per il buon fine della raccolta delle giocate.
Fra questi, sempre più concessionari hanno riconosciuto, negli ultimi anni, una nuova figura di collaboratore alla raccolta presso i locali, diverso dal gestore (fornitore degli apparecchi) comunemente definito anche “service”. Si tratta di una impresa (in forma individuale o societaria) munita di una propria autonoma organizzazione di mezzi e personale, dedita al servizio di raccolta ed assistenza presso i pubblici esercizi e presso le sale giochi, in collaborazione con il gestore, previa definizione con lo stesso, su incarico del concessionario, della propria remunerazione (solitamente conteggiata in misura percentuale sul residuo della raccolta o sul coin-in). Questa nuova tipologia di lavoro può rappresentare una nuova frontiera per gli operatori che non intendono cessare la propria attività, salvaguardando anche la forza lavoro esistente, ma che non sono più in grado di sopportare il gravoso e periodico onere di acquisto e rinnovo degli apparecchi (a seguito delle costanti modifiche normative e regolamentari del settore), oltre che della sempre più complessa e costosa attività amministrativa e legale richiesta ai gestori. È quindi sempre più frequente il caso in cui, a fronte degli stravolgimenti normativi e regolamentari del settore, che hanno determinato negli anni una progressiva riduzione dei margini per la filiera, le aziende di gestione più piccole si rivolgano agli operatori più strutturati, finanziariamente più solidi ed in grado di beneficiare di maggiori economie di scala (gestori od anche concessionari), cedendo o dismettendo i propri apparecchi (ed altri apparati quali i cambiamonete) ed offrendo le proprie prestazioni di collaborazione alla raccolta presso i locali in precedenza direttamente serviti, oltre a svolgere un più ampio ruolo di sviluppo e procacciamento di nuova clientela.
Generalmente il “service”, previo accordo con il concessionario, provvede quindi a raccogliere il residuo presso i locali, trattenendo per sé la propria quota di compensi contrattualmente prevista e rimettendo il residuo al gestore (primo responsabile della raccolta), che provvederà quindi a bonificare gli importi dovuti a concessionario (comprensivo di Preu e canoni concessori) ed esercenti. Il concessionario provvederà quindi a rendicontare periodicamente ai propri collaboratori, i rispettivi compensi ai fini delle corrette rilevazioni contabili. L’operazione può essere inquadrata come mera cessione di beni strumentali (imponibile ai fini Iva salvi i casi di pro-rata integrale) oppure di cessione di ramo di azienda nel caso in cui, oltre agli apparecchi, si realizzi un trasferimento di rapporti contrattuali, personale, avviamento commerciale etc. Gli unici costi che graveranno sul service saranno quelli del lavoro e delle trasferte, mentre il gestore si “accollerà” gli ulteriori oneri di raccolta, manutenzione ed ammodernamento apparecchi. Il “service”, nel corso della trattativa, oltre a definire il valore dei beni trasferiti, dovrà evidentemente tutelare la prosecuzione del rapporto, stabilendone durata e compensi (che dipenderanno anche da ulteriori fattori quali l’approvvigionamento delle monete presso gli apparecchi, l’assunzione di rischi per furti ed ammanchi etc), dandone quindi comunicazione al concessionario di riferimento oltre a sottoscrivere il relativo contratto. È evidente come tale rapporto si regga nei casi in cui il residuo della raccolta presso i locali sia in grado di remunerare tutte le figure intervenute: il concessionario, il gestore,  l’esercente ed appunto il ”service”; un ulteriore riduzione dei margini della filiera a seguito dell’ennesimo incremento del prelievo erariale, renderebbe in molti casi non più sostenibile tale impianto contrattuale, con la probabile definitiva uscita dal mercato delle piccole imprese di gestione.

 

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