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Legge gioco Bolzano, il CdS ribadisce: 'Nessun effetto espulsivo'

30 gennaio 2024 - 10:22

Niente da fare per il ricorso di un operatore contro la legge sul gioco della Provincia autonoma di Bolzano: le norme sono legittime così come i 'luoghi sensibili' individuati, in quanto hanno 'finalità pubbliche'.

Scritto da Fm
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Si allunga la serie dei ricorsi presentati dagli operatori contro la legge sul gioco della Provincia autonoma di Bolzano bocciati dal Consiglio di Stato.

 

Nella nuova sentenza che pubblichiamo oggi, oltre a escludere “che nel Comune di Bolzano la norma produca un effetto espulsivo delle sale da gioco lecito dall’intero territorio comunale, sia sotto il profilo dell’interdizione assoluta dal singolo territorio comunale, che sotto il profilo dell’abbattimento della raccolte e dei ricavi”, i giudici di Palazzo Spada ribadiscono che “il quadro normativo e giurisprudenziale consente espressamente alle Regioni d’intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l’esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito.

L’individuazione di luoghi sensibili, nei limiti della non irragionevolezza, non possono non rientrare nella discrezionalità del legislatore, le cui valutazioni ben potrebbero, ad esempio, essere legate alla specifica conformazione territoriale. Non a caso, la Corte costituzionale ha osservato che le scelte regionali sul punto sono state assai diversificate e solo per alcuni luoghi si riscontra un costante inserimento nell’elenco, mentre non sono infrequenti valutazioni specifiche di singole Regioni (si pensi alle stazioni bus o ferroviarie)”.

 

Inoltre, si legge nella sentenza, “il Comune di Bolzano, nella propria memoria difensiva, ha rappresentato di essere dotato di un sistema operativo che consente, inserito l’indirizzo prescelto dal gestore, di segnalare l’eventuale presenza di siti sensibili. Nel caso di specie, l’Amministrazione comunale ha posto in rilievo che l’autorizzazione al momento del provvedimento di revoca risultava anche ampiamente scaduta”.

 

Poi, sottolinea ancora il Consiglio di Stato, “i luoghi sensibili rilevanti nella fattispecie in esame, come evidenziato dall’Amministrazione provinciale nella propria memoria costitutiva, sono costituiti da scuole, alloggi protetti, un centro di addestramento al lavoro e una comunità alloggio per malati psichici, per cui hanno certamente finalità pubbliche.Ne consegue che tali luoghi siano da reputare come 'sensibili' ai sensi dell’art. 5-bis della L.P. n. 13 del 1992”.

Infine, non può essere accolto neppure il motivo di ricorso con cui l'operatore ritiene che  le disposizioni della normativa provinciale rientrerebbero nel novero delle “regole tecniche” di cui alla Direttiva 98/34/CE, e, in quanto tali, avrebbero dovuto necessariamente essere sottoposte alla procedura di notifica preventiva e di “stand still” di cui agli articoli 8 e 9 della richiamata direttiva, per cui, in assenza di tale comunicazione preventiva, dovrebbero ritenersi inapplicabili.

Per i giudici “le disposizioni provinciali in esame non rientrano nell’ambito delle regole tecniche” in questione; le disposizioni europee  “riguardano i giochi 'a distanza', non anche gli apparecchi, di cui all’art. 110, comma 6, Tulps, installati fisicamente presso le sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 dello stesso Tulps, dove il gioco è svolto di persona dal giocatore presente nella sala giochi”.

 

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