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Legge gioco Trento, CdS: 'Gravi pregiudizi per l'attività, merito al 6 luglio'

16 giugno 2023 - 11:02

Il Consiglio di Stato accoglie l'istanza del titolare di un bar di Malé (Tn) per la riforma della sentenza del Trga Trento che aveva negato l'effetto espulsivo della normativa provinciale sul gioco.

Scritto da Fm
© Daderot / Wikipedia

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Dopo quella pubblicata il 13 giugno, dal Consiglio di Stato arriva un'altra pronuncia favorevole agli operatori di gioco della provincia di Trento.

Con un decreto fresco di pubblicazione i giudici hanno infatti accolto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche proposto dal titolare di un bar di Malé, difeso dall'avvocato Michele Busetti, per la riforma della sentenza con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ad aprile ha negato l'effetto espulsivo della normativa provinciale sul gioco.

Il Collegio ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata e dei provvedimenti impugnati in primo grado fino all’esito della camera di consiglio, fissata per il 6 luglio, evidenziando che “nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante sembra avere, pur nel suddetto intervallo temporale, i caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, soprattutto in relazione al rischio di interruzione dell’attività” e che “nella specie è opportuno mantenere la res adhuc integra fino a quando le plurime questioni poste con il ricorso in appello possano essere sottoposte al giudizio della competente sede collegiale”.

CDS: “PRESERVARE IMPRESA”- In parallelo, con un'ordinanza, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare proposta dal titolare di un bar per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento relativa all'effetto espulsivo della legge provinciale sul gioco nel territorio comunale di Trento.

“Il Collegio reputa in questa particolare fase processuale, alla stregua del complessivo bilanciamento degli interessi contrapposti ed al fine di preservare l’utilità dell’impugnazione nel merito, di accogliere l’istanza cautelare proposta, anzitutto per la sussistenza del periculum in mora, adeguatamente comprovato nel ricorso in appello e non specificamente contestato dalle controparti, rappresentato dalla consistente perdita di introiti (anche da attività del bar, per verosimile connessione) che deriverebbe dall’esecuzione del provvedimento impugnato (intimante l’immediata rimozione dell’apparecchio da gioco di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) del Tulps), con possibili conseguenze di rilievo sull’andamento complessivo dell’impresa individuale del ricorrente”, evidenziano i giudici.

In particolare, “a fronte della scelta del legislatore della Provincia autonoma di concedere una 'vacatio' applicativa di sette anni dall’entrata in vigore della legge (censurata nel ricorso assieme all’atto impugnato) prima che l’obbligo di conformazione alle sue prescrizioni divenga cogente, non appare congruo, nelle more del presente appello e sol perché detto termine è venuto a scadenza, considerare prevalente la necessità di adeguare immediatamente la situazione di fatto al precetto legislativo, mosso da finalità preventive, al cospetto del predetto comprovato pregiudizio per la continuità aziendale.

I profili afferenti al fumus boni iuris del ricorso restano demandati al giudizio di merito, ove sarà approfondita la questione della congruità fattuale degli accertamenti istruttori svolti in primo grado, sui cui esiti si fonda la sentenza impugnata”.

 

 

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