Legge Piemonte e Ue: Cardia 'Resta da valutare effetto espulsivo'
La Commissione Ue del Parlamento europeo dà il suo parere sulla petizione di Alberto Cirio (Fi) in relazione alla legge piemontese sul gioco. Resta da valutare l’aspetto dell’effetto espulsivo.
Occorre fare chiarezza sulla recente notizia apparsa sui media del settore inerente gli sviluppi della petizione presentata alla Commissione Petizione del Parlamento Europeo relativamente agli effetti distorsivi della concorrenza della Legge Piemonte in materia di giochi.
Va preliminarmente chiarito a scanso di equivoci che le considerazioni che sono circolate non riguardano il punto di vista della Commissione Petizioni adita, bensì le valutazioni espresse dalla Commissione Ue interpellata dalla Commissione Petizioni stessa per raccogliere i pareri necessari per la costruzione di un’istruttoria adeguata che metta poi in condizione i componenti della Commissione Petizione di operare le proprie valutazioni. Non sono pochi i casi in cui quest’ultima commissione abbia poi operato proprie e differenti valutazioni anche a seguito della raccolta di pareri contrari (che si atteggiano come pareri meramente consultivi).
Ciò detto, ed entrando nel merito delle valutazioni formalizzate dalla Commissione Ue, si deve rilevare che esse sono riconducibili a consolidati e condivisibili orientamenti della Commissione riservati a valutazioni di carattere generale ed astratto, che ineriscono a principi generali dell’ordinamento comunitario altrettanto consolidati e condivisibili.
Ed infatti, non esistendo una normativa Ue specifica sul gioco, è pacifico che (i) gli Stati membri siano autonomi nel modo in cui regolano le loro attività di gioco; (ii) l’autonomia degli Stati possa spingersi sino al punto (ma quindi non oltre) la circostanza che le disposizioni siano in linea con le norme sul mercato interno stabilite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e come interpretate dalla Corte di giustizia delle l’Unione Europea (Cgue); (iii) gli Stati possano limitare il gioco con l’obiettivo di perseguire obiettivi di politica pubblica, che tra questi vi siano la protezione di consumatori, di minori, di giocatori, la lotta contro la dipendenza, la frode e il riciclaggio; (iv) le regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del Tfue si applicano in linea di principio al comportamento delle imprese; (v) solo in circostanze eccezionali la legislazione di uno Stato membro può violare le regole di concorrenza, in combinazione con altre disposizioni del Tfue.