Lombardia, il Tar sospende distanziometro a sala varesina: “Vale solo per nuove collocazioni”
Con un’ordinanza, la prima sezione del Tar della Lombardia ha accolto il ricorso di due società contro il Comune di Varese e i provvedimenti con il quale l’ente ordinava di i astenersi dall'insediare e svolgere” attività di gioco anche ai sensi del Piano del Governo del Territorio nella parte in cui, all'art. 6, comma 12 del piano delle Regole - Norme di Attuazione, prevede che, a tutela dei consumatori e per motivi di ordine sociale, culturale e sanitario, “i nuovi esercizi adibiti a sale gioco/scommesse, Vlt possono essere localizzati solo ad una distanza di almeno 500 metri da luoghi sensibili come scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto (…)”.
LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Nel sospendere i provvedimenti impugnati, i giudici osservano che “il ricorso pare fondato, sotto il profilo dell’erroneità dell’interpretazione operata dal comune convenuto, ingiustificatamente estensiva rispetto al piano tenore della normativa regionale, secondo cui il divieto di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito riguarderebbe anche terminali non rientranti nelle fattispecie di cui al commi 6 e 7 dell’art. 110 del Tulps (cfr, in termini, ord. n. 1493/2014, emessa da questa Sezione); che
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