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Lombardia, il Tar sospende distanziometro a sala varesina: “Vale solo per nuove collocazioni”

26 febbraio 2015 - 17:06

Con un’ordinanza, la prima sezione del Tar della Lombardia ha accolto il ricorso di due società contro il Comune di Varese e i provvedimenti con il quale l’ente ordinava di i astenersi dall'insediare e svolgere” attività di gioco anche ai sensi del Piano del Governo del Territorio nella parte in cui, all'art. 6, comma 12 del piano delle Regole - Norme di Attuazione, prevede che, a tutela dei consumatori e per motivi di ordine sociale, culturale e sanitario, “i nuovi esercizi adibiti a sale gioco/scommesse, Vlt possono essere localizzati solo ad una distanza di almeno 500 metri da luoghi sensibili come scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto (…)”.

Scritto da Amr
Lombardia, il Tar sospende distanziometro a sala varesina: “Vale solo per nuove collocazioni”

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Nel sospendere i provvedimenti impugnati, i giudici osservano che “il ricorso pare fondato, sotto il profilo dell’erroneità dell’interpretazione operata dal comune convenuto, ingiustificatamente estensiva rispetto al piano tenore della normativa regionale, secondo cui il divieto di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito riguarderebbe anche terminali non rientranti nelle fattispecie di cui al commi 6 e 7 dell’art. 110 del Tulps (cfr, in termini, ord. n. 1493/2014, emessa da questa Sezione); che la D.g.r. 24 gennaio 2014, attuativa del divieto di cui all’art. 5 della L. r. n. 8/2013, ha stabilito che per 'nuova collocazione' di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l’installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente; che, pertanto, il provvedimento inibitorio emesso dal comune può ritenersi legittimo solo se riferito alla collocazione di ulteriori apparecchi nella sala de qua, non risultando esservi stata soluzione di continuità tra le vecchia e la nuova gestione; che l’art. 6, comma 13 delle norme di attuazione del Piano delle Regole impugnato pare illegittimo nella misura in cui estende il divieto stabilito dalla norma regionale anche ai nuovi esercizi ove si raccolgono soltanto scommesse, trattandosi di potestà legislativa riservata alla competenza concorrente di Stato e Regione, che non può essere esercitata dal comune in uno strumento di natura urbanistica”.

 

L'ORDINANZA - Il testo dell'ordinanza può essere scaricato cliccando qui.

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