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Nullaosta slot, Tar Lazio: 'Circolare Adm conforme a Stabilità 2016'

21 marzo 2017 - 11:45

Il Tar Lazio conferma la validità della circolare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla sostituzione dei nullaosta per le slot.

Scritto da Fm

"A parere del Collegio, la redistribuzione del plafond di titoli autorizzativi disciplinata da Adm, in assenza di contrarie indicazioni normative, costituisce un’equa modalità attuativa conseguente alla riduzione dell’offerta di gioco voluta dal legislatore, non contrastante né con i principi generali della concorrenza né con quelli specifici del settore in esame".

Per questo motivo il Tar Lazio ha respinto il ricorso proposto da Associazione Nazionale Servizi Apparecchi Per Pubbliche Attrazioni Ricreative - Sapar, Criga, Agge Sardegna contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'annullamento della circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa alla determinazione delle modalità  operative per procedere alla sostituzione dei nullaosta per le slot  attualmente attivi con altri sostitutivi di quelli in essere ai sensi dell'art. 1, comma 922, legge 208/2016.

 

Per i ricorrenti Adm avrebbe "indebitamente integrato il dato normativo, con disposizioni che si porrebbero in contrasto con il principio di concorrenza e comunque danneggerebbero gli investimenti degli operatori commerciali".
 
Il Collegio sottolinea che il legislatore si è "attenuto al principio di gradualità e proporzionalità indicato dalla Corte Costituzionale, non imponendo ex abrupto la dismissione degli apparecchi attualmente in uso, bensì attraverso step successivi, destinati a venire a compimento solo nel 2019, e, comunque, affidando alla normazione secondaria la concreta individuazione delle misure necessarie a realizzare il processo di evoluzione tecnologica del settore.
Anche l’innalzamento del Preu – in disparte il fatto che, come già evidenziato, si tratta di un intervento più volte attuato dal legislatore negli ultimi anni – è stato accompagnato, a fini di riequilibrio, ancorché parziale, da una corrispondente riduzione del pay – out.
Ciò posto, pur dubitando dell’effettivo interesse delle ricorrenti ad impugnare disposizioni di cui non hanno dimostrato la concreta, o, quantomeno, immediata lesività, l’esame delle istruzioni dettate dall’Agenzia, nell’esercizio della sue funzioni di vigilanza e tutela della filiera del gioco lecito, ne evidenzia la conformità all’attuale assetto ordinamentale del settore nonché l’aderenza alla ratio che ispira la norma introdotte dalla legge di Stabilità 2016".
Secondo i giudici non è poi condivisibile "l’argomentazione secondo cui l’ “apparente” tutela concorrenziale tra concessionari si risolverebbe nel  pregiudizio dei terzi raccoglitori delle giocate, quali proprietari degli apparecchi sui sono collegati i nulla osta decaduti o revocati.
L’interpretazione propugnata dalle ricorrenti comporta infatti una evidente 'barriera' all’entrata di nuovi operatori del settore della raccolta.
Per quanto riguarda gli operatori già attivi, inoltre, in alcun modo l’amministrazione potrebbe loro garantire l’effettiva messa in esercizio per tutti gli apparecchi in cui decidano di investire.
La possibilità di collegare un apparecchio alla rete telematica dipende infatti dell’esito delle trattative negoziali con i concessionari, e quindi dalla capacità dei gestori di competere sul mercato".
 

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