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Pantelleria: sindaco vieta apertura sale gioco a meno di 300 metri da luoghi sensibili

12 aprile 2024 - 12:27

Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, vieta con un’ordinanza l’apertura delle sale da gioco, sia tradizionali che Vlt, a meno di 300 metri di distanza da luoghi sensibili. Limitati anche agli orari d’apertura.

Scritto da Redazione
Sito web del comune di Pantelleria

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“È vietata fino all’entrata in vigore di diverse disposizioni regionali e/o comunali l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali che video lottery terminal (Vlt) e di spazi per il gioco o l’installazione di apparecchi localizzati a meno di 300 metri, misurati secondo il percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.” È quanto si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona in cui viene sottolineato che per luoghi sensibili si intendono gli istituti scolastici, i luoghi di culto, le strutture sanitarie, le caserme, i centri di aggregazione per anziani e i cimiteri.

Nel secondo punto vengono invece stabiliti gli orari di esercizio dell’attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago senza vincita in denaro e anche con vincita in denaro. Nello specifico si legge che gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e di svago con vincita in denaro, collocati negli esercizi autorizzati “saranno possibili dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.”

Ai titolari degli esercizi all’interno dei quali sono stati installati apparecchi da gioco con vincita in denaro è fatto obbligo oltre di rispettare gli orari anche di “esporre all’interno dell’esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, un apposito cartello (minimo di dimensione A4) che contenga in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge.”

Nel testo inoltre si precisa che la violazione “alle disposizioni previste dalla seguente ordinanza comporta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 500.” Inoltre in caso di recidiva “si applicherà, per un periodo di dieci giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro e la chiusura dell’esercizio per la medesima durata.”

Tra le motivazioni che hanno spinto verso questa ordinanza c’è soprattutto la lotta alla ludopatia. “La patologia derivante dai giochi – si legge nel testo – ossia l’incapacità di resistere all’impulso di praticare tali giochi, è ormai inquadrata come malattia sociale nell’ambito delle dipendenze patologiche.” Inoltre nel territorio comunale durante l’ultimo decennio sono state avviate “sia attività di sale gioco autorizzate e sono stati installati negli esercizi autorizzati apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro.”

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