Preu non versato, la Cassazione: ‘Giusta la reclusione per peculato’
“Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato rivestisse la qualità di incaricato di pubblico servizio e che, appropriandosi delle somme destinate all'Erario, si sia reso responsabile del reato di peculato, escludendo che, nella fattispecie, possa ipotizzarsi il diverso reato di appropriazione indebita. “
Così si legge nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato da un sub concessionario di gioco per l'annullamento della sentenza con la quale la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna alla pena di due anni e mesi dieci di reclusione, per essersi impossessato delle somme riscosse a titolo di prelievo erariale per un importo pari a 81.358,15 euro, somme di cui aveva la detenzione in virtù del contratto di gestione di servizi stipulato con la predetta società, reato commesso in Catania dal 31 dicembre 2011 al dicembre 2012.
I giudici ricordano che “Il denaro versato dai giocatori, riscosso nell'interesse della pubblica amministrazione, diventa di pertinenza di quest'ultima e, pertanto, il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione non è inadempiente ad improprio debito pecuniario nei confronti della predetta, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario: pertanto sottraendo la 'res' alla disponibilità di quest'ultima tale soggetto realizza l'appropriazione sanzionata dall'art. 314 cod. pen. (peculato) intesa come interversione del titolo di possesso”.
Inoltre, evidenzia la Cassazione, “Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati che si fondano sulla denuncia dell'error in iudicando in cui la Corte di merito sarebbe incorsa ai fini della ritenuta sussistenza del reato di peculato (art. 314 cod. pen.) perché la somma di denaro di cui l'imputato si era appropriato – cioè le somme dovute a titolo di prelievo unico erariale sull'incasso delle giocate – non costituirebbe denaro pubblico perché non appartenente immediatamente allo Stato. Erronea, secondo il ricorrente, sarebbe stata, altresì, la determinazione dell'importo dovuto, anche ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato”.