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Proroga concessioni gioco, più oneri: Tar Lazio chiama in causa la Corte di giustizia Ue

03 giugno 2024 - 11:45

Il Tar Lazio rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcune questioni pregiudiziali inerenti la proroga delle concessioni per Awp e Vlt e la modifica delle condizioni di esercizio.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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Spetterà alla Corte di giustizia dell’Unione europea dirimere la controversia fra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e una società  titolare di una concessione per gli apparecchi da gioco in merito al pagamento degli oneri economici previsti dalla proroga tecnica sancita dalla legge di Bilancio del 2023 e alla nota con cui Adm ha respinto la richiesta di procedere ad una disapplicazione della normativa e ad una ricostituzione dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio.

Il Tar Lazio, con un'ordinanza, ai fini della decisione della controversia ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcune specifiche questioni pregiudiziali di interpretazione, che riportiamo di seguito, e ha sospeso il processo fino alla definizione del giudizio sulla questione pregiudiziale con riserva, all’esito, di ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI - Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti individuati dalla giurisprudenza europea per disporre il rinvio pregiudiziale, atteso che:  la rilevanza della questione risulta dalla circostanza che, in caso di accertata difformità della normativa nazionale rispetto a quella europea, ne conseguirebbe l’accoglimento del ricorso; il dubbio di non conformità al diritto europeo sussiste in mancanza di precedenti specifici della Corte di Giustizia e di evidenza di conformità.
Il Collegio quindi prospetta le seguenti questioni interpretative: “(I) Se la direttiva 2014/23/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché i principi generali desumibili dal Trattato (segnatamente gli artt. 49 e 56 Tfue), debbano essere interpretati nel senso che essi possono applicarsi anche alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento denominati Amusement with prizes (Awp), e Video lottery terminal (Vlt), qualora dette concessioni siano state affidate con procedura ad evidenza pubblica iniziata nel 2011 e conclusasi nel 2013, siano poi scadute e siano state prorogate nella loro efficacia con disposizione di legge (l’art. 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022 n. 197) entrata in vigore successivamente all’entrata in vigore della direttiva ed alla scadenza del suo termine di recepimento; (II) Nel caso in cui al primo quesito sia fornita risposta affermativa, se la direttiva 2014/23/Ue, nonché comunque i principi generali desumibili dal Trattato (segnatamente gli artt. 49 e 56 Tfue), debbano essere interpretati nel senso di garantire sempre all’Amministrazione il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni (con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione, a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti imprevisti ed imprevedibili che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni”.

LA VICENDA – La concessione oggetto del ricorso al Tar, originariamente in scadenza a marzo 2022, è stata prorogata: dapprima fino alla fine di giugno 2022 per effetto della normativa emergenziale originata dalla diffusione della pandemia da Covid-19 poi, fino alla fine di giugno 2023 per effetto della decisione unilaterale assunta dall’Adm ai sensi dell’art. 4 comma 2 della concessione; da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 per effetto della proroga tecnica introdotta, a titolo oneroso, dall’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (la legge di Bilancio 2023), avente come scopo dichiarato il “perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta”.

Secondo quanto ricorda l'ordinanza del Tar Lazio, “il contributo economico dovuto per la suddetta proroga tecnica disposta ex lege consiste in una maggiorazione pari al 15 percento del corrispettivo unitario una tantum che in base alla concessione è dovuto all’avvio della concessione in relazione a ciascun apparecchio Awp e Vlt (maggiorazione calcolata in proporzione alla durata della proroga), tenuto conto del numero complessivo di apparecchi Awp e Vlt posseduti al 31 ottobre 2022”.

A giugno 2023, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio Adm ha comunicato alla ricorrente gli importi dovuti dalla ricorrente in forza della summenzionata proroga tecnica.

A giugno 2023, la società si è rivolta ad Adm affinché: a) “disapplichi le disposizioni che impongono un incremento dei costi della concessione e ricostituisca l’equilibrio economico-finanziario, di cui è accertata giudizialmente l’alterazione, convocando un incontro con la scrivente società al fine di concordare le modalità con cui addivenire a tale esito; b) confermi alla scrivente Società la possibilità di aderire alla proroga tecnica relativamente ad un numero di diritti Vlt anche inferiore a quelli detenuti nell’ottobre 2022”.

Adm ha respinto le richieste della società ricorrente, affermando che l’“Ufficio si è limitato a dare pedissequa attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29.12.2022 n° 197 fornendo mere istruzioni operative sull’applicazione di norme di legge per le quali non è possibile alcuna disapplicazione totale o applicazione parziale”.

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