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Raccolta gioco, Tar Lazio: 'Licenza Tulps fondamentale per iscriversi al Ries'

28 marzo 2023 - 12:41

Il Tar Lazio conferma il no all'iscrizione all’albo Ries, necessaria per la raccolta di gioco, al titolare di una rivendita tabacchi con ricevitoria privo di licenza Tulps ex articolo 86 e 88.

Scritto da Fm
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“Il ricorrente, alla data della richiesta di iscrizione all’albo Ries, così come di successivo rinnovo, era privo della licenza ex art. 86 Tulps, né ha documentato di possedere la specifica autorizzazione di cui al successivo art. 88”.

Ad evidenziarlo sono i giudici del Tar Lazio nella sentenza con cui respingono il ricorso del  titolare di una rivendita tabacchi con annessa ricevitoria per il gioco del lotto per l'annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cancellazione dell’impresa individuale del ricorrente dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (Albo Ries).

Il ricorrente, ricorda la sentenza, chiede l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità per “eccesso di potere” poiché - a suo dire – “egli già avrebbe l’autorizzazione all’installazione degli apparecchi da gioco di cui si discorre in ragione del rilascio della licenza per la gestione della rivendita di tabacchi lavorati nonché della voltura della concessione della ricevitoria per la raccolta del gioco del lotto (entrambe in atti), nonché comunque invocando la commissione di un 'errore scusabile', trattandosi in tesi di 'una mera irregolarità'”.

Il Collegio però puntualizza che “la legge statale è chiara nel prevedere il necessario il possesso della licenza di cui all’art. 86 del Tulps., rilasciata dall’amministrazione comunale, o dell’autorizzazione della Questura territorialmente competente di cui al successivo art. 88, che costituiscono, dunque, un presupposto imprescindibile per l’iscrizione nell’elenco in questione, che deve essere posseduto sia all’atto della prima iscrizione nell’elenco medesimo che all’atto del relativo rinnovo, oltre a dover essere ovviamente mantenuto per l’intera durata di tutto il relativo periodo”.

Diversamente da quanto tenta di sostenere parte ricorrente, rimarcano i giudici amministrativi, “nessuna oscurità del quadro normativo o ambiguità nel comportamento dell’amministrazione sembra potersi ravvedere nel caso di specie tale da giustificare l’invocato 'errore scusabile', risultando chiaramente dalla richiamata normativa che chi intenda iscriversi all’albo di cui all’art. 1, comma 82, della l. n.220/2010 debba essere già all’atto della richiesta in possesso di tutti i requisiti necessari, tra i quali la licenza di cui all’art. 86 o 88 del Tulps ed avendo l’Agenzia, in ogni interlocuzione con l’interessato, sempre mantenuto ferma tale posizione. Né sembra trovare riscontro nella normativa di riferimento la tesi di parte ricorrente secondo la quale il titolo di cui all’art. 86 del Tulps sarebbe superfluo in caso di titolarità della licenza di tabaccheria con annessa ricevitoria, trattandosi di titoli abilitativi ben distinti, rilasciati da autorità differenti, in ragione dell’esistenza di presupposti non coincidenti, per lo svolgimento di attività, che pur potendo coesistere, non coincidono”.

 

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