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Regolamento movida Palermo, Tar: 'Limiti orari gioco, Comune chiarisca se ci sono intese con Adm'

15 marzo 2024 - 18:00

Il Tar Sicilia accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da un gestore contro i limiti orari agli apparecchi da gioco imposti dal regolamento 'movida' varato dal Comune di Palermo. Camera di consiglio l'11 aprile.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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Com'era prevedibile, è stato impugnato al Tar Sicilia il regolamento sulla movida varato dal Comune di Palermo e contenente anche delle limitazioni orarie al funzionamento degli apparecchi da gioco.

E il tribunale amministrativo ha deciso di ascoltare il ricorrente – il gestore di una sala giochi - accogliendo l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta per la sospensione dell'efficacia del regolamento, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 aprile.

I giudici amministrativi ritengono “che il pregiudizio allegato, relativo alla impossibilità di garantire la permanenza in servizio del personale assunto, giustifichi l’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, nelle more della trattazione collegiale, ma che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’istanza vada accolta (nei limiti dell’interesse della ricorrente) solo quanto all’applicazione dell’art. 5, comma 2, del regolamento (orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro), ferma restando l’applicazione dell’art. 5, comma 1 (orari di apertura dell’esercizio)”.

Inoltre, ritengono di “onerare parte ricorrente di fornire documentati chiarimenti in ordine a quali altre attività vengono svolge all’interno del locale (es. gioco del biliardo o altro) ed al numero di personale addetto agli apparecchi da gioco, chiarendone le mansioni” e di “onerare il segretario generale del Comune di Palermo di chiarire se siano intervenute eventuali intese con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine al testo dell’art. 5 del Regolamento”.

 

COSA PREVEDE L'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO - L'articolo 5 del provvedimento stabilisce che “l’orario di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del Tulps e delle sale scommesse autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 del Tulps è il seguente: “dalle ore 10 alle ore 24 tutti i giorni, compresi i festivi.

Gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) e b) del Tulps collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del Tulps (sale gioco, bar, ristoranti, alberghi) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del Tulps (sale scommesse, sale bingo, sale Vlt, ecc.), nonché negli esercizi commerciali, nelle rivendite di tabacchi e nelle ricevitorie lotto sono i seguenti: dalle ore 15 alle ore 20 di tutti i giorni compresi festivi”.

Gli apparecchi di cui sopra, precisa il regolamento, “nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili”.

Esclusivamente per le sale bingo l’orario di esercizio verrà disciplinato con apposita ordinanza sindacale.

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