Regole tecniche Lazio sul gioco, attesa per la nuova sentenza del CdS
Un altro concessionario fa appello per l'annullamento della sentenza del Tar Lazio che ha confermato la legittimità delle regole tecniche relative alla legge regionale sul gioco del Lazio.
Scritto da Fm
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Alla fine di marzo il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello proposto da una concessionaria per la gestione di alcune sale bingo, ha dichiarato nulla la sentenza del Tar che nel 2024 ha confermato la validità della circolare n. 32218 del 2023 con la quale la Regione Lazio ha fornito chiarimenti in ordine alla portata applicativa della legge regionale sul gioco, imponendo anche alle sale già in esercizio una serie di prescrizioni quanto alla riduzione della frequenza delle giocate, alla distanza tra gli apparecchi, alla pausa obbligatoria ogni 30 minuti di gioco e al divieto di fumo.
Con tale sentenza è stato quindi sancito il ritorno della questione all'esame del tribunale amministrativo.
Lo stesso scenario ora si profila a proposito di un ulteriore appello proposto al Consiglio di Stato da un altro concessionario di gioco, esaminato nell'udienza pubblica in agenda oggi, 15 maggio, atto sempre ad ottenere l’annullamento delle regole tecniche relative alla legge regionale sul gioco del Lazio.
In attesa di conoscere l'orientamento dei giudici di Palazzo Spada, ricordiamo cosa hanno scritto nella sentenza emessa lo scorso marzo: “In particolare non vi è alcuna considerazione specifica sulle ragioni che giustifichino e legittimino le prescrizioni impartite con la l.r. n. 5/2013 nella versione novellata, confermate dalla circolare, in tema di frequenza di non più di una partita ogni 30 secondi, di distanziamento di almeno 2 metri lineari tra un apparecchio e l’altro, nonché tra gli apparecchi e le altre attività svolte negli esercizi commerciali promiscui, di pausa obbligatoria nel corso delle attività di gioco di 5 minuti ogni 30 minuti di ininterrotta attività ludica, di divieto di fumo, se inteso nel senso che nelle sale da gioco non è possibile riservare spazi per fumatori dotati di apparecchi di aspirazione, come avviene per gli latri esercizi commerciali. Né viene data alcuna spiegazione alle ragioni sottese alla declaratoria di infondatezza delle censure articolate per evidenziare le differenziazioni delle regole del gioco pubblico introdotte su base territoriale dalla circolare impugnata e della argomentata contrarietà con la normativa nazionale che costruisce un’offerta di gioco standardizzata ed identica sull’intero territorio nazionale. 13. A fronte di una serie di censure circostanziate e supportate anche da evidenze istruttorie, come ad esempio la dedotta riduzione degli apparecchi presenti nei locali, il decremento di 2/3 dei ricavi degli operatori, le problematiche correlate allo spostamento degli apparecchi eccedenti nei magazzini e la decadenza dell’autorizzazione nel caso di mancata raccolta delle giocate per oltre 90 giorni quali conseguenze della prescrizione del distanziamento di 2 mt. tra un apparecchio e l’altro all’interno dell’esercizio commerciale, la sentenza impugnata non reca alcuna motivazione specifica limitandosi a richiamare i principi astratti della ragionevolezza e della proporzionalità. 14. Ne discende, pertanto, che nel caso in esame non può riscontrarsi la presenza della struttura decisionale minima ed essenziale atta a consentire l’intervento 'ortopedico' del giudice di appello in considerazione del principio devolutivo (Cons. Stato, IV, n. 7336 del 2023)”