“Le aree disponibili all’interno del territorio comunale per l’insediamento delle attività del gioco di azzardo lecito ammontano a circa 170 ha e rappresentano il 2,6 percento del territorio urbanizzato” e “le richieste di nuove localizzazioni accolte da parte dell’amministrazione comunale di Ravenna dimostrano che la localizzazione delle attività legate al gioco d’azzardo lecito è probabile e praticabile, sia dal punto di vista delle potenzialità urbanistiche, sia della realtà del mercato urbano immobiliare locale”.
Sono due delle determinazioni ricordate dal Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge il ricorso di una società per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna che nel 2021 ha confermato la chiusura di una sala slot/ Vlt disposta dal Comune di Ravenna per il mancato rispetto della legge regionale sul gioco e del relativo distanziometro dai “luoghi sensibili”.
Il Comune di Ravenna, evidenziano i giudici, “ha applicato il criterio distanziale previsto a livello regionale e individuato i luoghi sensibili in ottemperanza alle disposizioni della legge e della deliberazione regionali finalizzate a prevenire e a contrastare la dipendenza dal gioco, nonché ad assicurare la tutela dei soggetti più deboli. La deliberazione del consiglio comunale oggetto di impugnazione infatti approva la mappatura dei luoghi sensibili e dà mandato al dirigente del servizio Suap di assumere gli atti di adempimento della disciplina regionale; è corredata da quattro allegati: all. A, che riproduce graficamente i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale; all. B, che ne reca l’elenco; all. C/1 e C/2 che individuano luoghi sensibili ubicati in altri comuni confinanti, ma rilevanti per il rispetto delle distanze”.
Quindi, si legge ancora nella sentenza, “la deliberazione impugnata non ha, di per sé, svolto alcuna funzione di governo del territorio (cfr. Cons. Stato, parere n. 1840 del 6 dicembre 2021); per altro verso, nemmeno le finalità delle norme attributive regionali sono da riconnettere ad attività di gestione del territorio, ma piuttosto a quelle di tutela della salute (cfr. Cons. Stato, parere n. 550 del 10 marzo 2022). Va perciò confermata la conclusione raggiunta nella sentenza appellata, secondo cui 'il gravato atto consiliare di mappatura dei c.d. luoghi sensibili in nessun caso può essere assimilato agli atti comunali di pianificazione urbanistica. […] il procedimento di mappatura dei luoghi sensibili nemmeno deve soggiacere al regime del c.d. doppio binario, previsto per la sola categoria di atti comunali da ultima citata”.
La verificazione svolta dal Comune di Ravenna, ricorda ancora il Collegio, “ha consentito di: accertare che gli ambiti del territorio comunale destinati ad ospitare le attività di gioco lecito 'per conformazione di diritto (pianificazione e vincoli) e stato di fatto urbanistico, insediativo e ambientale […]' sono idonei all’insediamento, tenuto conto sia di tale conformazione di diritto e di fatto sia del numero delle attività già in esercizio; escludere un effetto espulsivo, anche soltanto di fatto, delle attività in questione, consentendo sia l’installazione di nuove attività che la delocalizzazione di quelle esistenti; smentire il dato di fatto su cui si fonda il secondo motivo di appello, desunto dalla consulenza tecnica di parte del primo grado, di una preclusione all’interno del 99,77 percento del territorio comunale, e smentire di conseguenza la correlata affermazione che 'l’area residua teoricamente disponibile è quindi pari a 1,52 km., ossia lo 0,23 percento dell’intera superficie del Comune di Ravenna': per un verso, rileva infatti il territorio urbanizzato; per altro verso, come accertato dal verificatore, è corretta la ricognizione di dettaglio effettuata dall’amministrazione di una superficie di circa 170 ha per l’insediamento, a fronte di quella di circa 152 ha indicata dalla parte; confutare l’ulteriore assunto secondo cui le norme urbanistiche che consentono l’insediamento nei detti due ambiti territoriali del Comune di Ravenna sarebbero state superate dagli atti impugnati. All’opposto, le risultanze della verificazione e la successione e il contenuto degli atti amministrativi confermano la possibilità di un insediamento stabile e duraturo delle sale gioco negli ambiti individuati già con la deliberazione consiliare n. 88/2016; tanto è vero che la deliberazione consiliare n. 37/2018, oggetto di impugnativa, espressamente richiama nelle proprie premesse la deliberazione consiliare precedente, precisando che, con questa, il Comune già aveva adeguato la propria regolamentazione urbanistica alla legge regionale n. 5/2013. Si conferma così che la deliberazione di mappatura dei siti sensibili non costituisce un superamento della normativa urbanistica”.
Inoltre, concludono i giudici, “la società appellante ha avuto piena conoscenza non solo del contenuto degli atti in questione ma pure del fatto che la propria sala giochi sarebbe stata chiusa e che per delocalizzarla in un altro sito avrebbe dovuto presentare domanda di permesso di costruire. Non risulta che la società appellante abbia provveduto in tal senso. Peraltro il provvedimento di chiusura è sopraggiunto l’11 novembre 2020, ben oltre la scadenza del termine finale concesso dalla Regione, senza che la società abbia mai avanzato la richiesta di delocalizzazione (e/o di proroga del termine). Legittimamente, quindi, il Comune appellato ha adottato il provvedimento di chiusura ed ha rigettato la richiesta di revoca”.