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Slot e deposito cauzionale: Adm "Determinato in base a risultato raggiunto"

12 marzo 2014 - 16:41

“Per l’anno 2014, il deposito cauzionale - di cui all’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, - da restituire a ciascun concessionario, fino all’importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, è determinato in relazione al risultato raggiunto nella trasmissione delle comunicazioni dei dati di gioco, inviate da ciascun concessionario”.

Scritto da Redazione

È quanto si legge in una nota dell’Adm sui Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l’anno 2014 per il settore delle slot machine. “Tale risultato è calcolato quale media delle percentuali mensili di apparecchi attivi per i quali siano stati trasmessi i dati di gioco e la restituzione è riconosciuta purché il risultato stesso sia uguale o superiore al 90 per cento. La percentuale di attribuzione dell’importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula; (Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 +……..Pm12)*100 dove Pm 1,2,3…12 è il rapporto, di ciascun mese dell’anno 2014, tra il numero di apparecchi attivi per i quali sono state trasmesse le comunicazioni dei dati dei contatori e gli apparecchi attivi.

 

Nei casi in cui, per qualunque ragione, il rapporto concessorio sia stato mantenuto per un numero di mesi inferiore a dodici, il calcolo viene svolto sulla base dei mesi completi di effettiva vigenza del rapporto concessorio stesso. L’importo da restituire viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale media individuata, purché tale media risulti uguale o superiore al 90 per cento degli apparecchi attivi. Il deposito cauzionale, fino all’importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, è restituito in misura pari alla percentuale risultante dall’applicazione della formula di cui al comma 2. Le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario purché regolarmente acquisiti dal sistema di controllo Awp”.

 

MODALITÀ OPERATIVE DI RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE – Il competente Ufficio della Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI i dati di cui all’articolo 1 provvede, nell’anno successivo a quello di riferimento, a individuare i livelli di servizio rilevati, dandone conto al concessionario interessato con apposita comunicazione. Con successiva comunicazione il predetto Ufficio indica gli importi effettivamente dovuti.I concessionari possono presentare al competente Ufficio della Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo al fine di procedere, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all’eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente la percentuale dei livelli di servizio rilevata in relazione alla quale viene calcolato l’importo da restituire. La somma determinata dall’esito della descritta procedura è definitivamente accertata.Il presente decreto è inviato al competente Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli adempimenti necessari all’imputazione della spesa al capitolo 3921 del bilancio dello Stato per l’esercizio di competenza. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall’articolo 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

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