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Tar Calabria: 'Autorizzazioni gioco revocate per mancanza affidabilità'

19 marzo 2018 - 11:26

Tar Calabria conferma revoca delle autorizzazioni Tulps per installazione di più apparecchi da gioco di quelli richiesti e cessione quota societaria a pregiudicato.

Scritto da Fm

"Nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, le doglianze articolate con il mezzo di tutela all’esame non evidenziano profili di fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris inerente alla formulata istanza cautelare atteso che il ricorrente ha posto in essere svariate condotte – quali: a) l’installazione di un numero di apparecchi superiore del triplo a quello richiesto senza preventiva comunicazione relativamente alla variazione in termini numerici degli apparecchi installati; b) la cessione dell'intera quota societaria posseduta ad altro soggetto (condannato per il reato di cui all’art. 378 c.p. e vicino a diverse consorterie mafiose), sconosciuto agli atti dell’Amministrazione, in assenza di qualsivoglia comunicazione; c) l’assenza, all’atto del controllo, del titolare e dei rappresentanti autorizzati) – violative degli artt. 8 e 9 del Tulps, integranti gli estremi dell’abuso dell’autorizzazione di polizia e, conseguentemente, idonee a far venir meno il necessario requisito dell’affidabilità".


Lo sottolinea il Tar Calabria nel respingere la domanda cautelare presentata dal rappresentante di una società di gioco contro la Questura di Reggio Calabria per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni di polizia di pari categoria rilasciate, ai sensi dell'art. 88 del Tulps per l'attività di commercializzazione dei giochi pubblici (raccolta delle scommesse sia sportive che ippiche) di cui all'art. 10, comma 9 octies, del d.l. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
 

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