Tar Campania: giusto invalidare Scia sala giochi per provvedimenti antimafia
Il provvedimento impugnato contro il titolare di una sala giochi era stato adottato dopo comunicazione antimafia
"Risulta coerente con il sistema antimafia l’interpretazione secondo cui è legittima una comunicazione ostativa antimafia, di cui all’art. 84, c. 2, del codice antimafia adottata sul presupposto della efficacia di un provvedimento giudiziario di prevenzione, definitivo in quanto adottato in esito al relativo procedimento giudiziario, seppure non passato in giudicato, essendo impugnato o impugnabile".
Con questa motivazione il Tar Campania ha rigettato il ricorso presentato da un esercente contro il provvedimento del febbraio 2015 del Comune di Giano Vetusto con cui è stata dichiarata la invalidità della Scia presentata dalla società da lui amministrata al fine dell’apertura di una sala giochi all’interno di un’area di servizio per la presenza provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previsti dalla normativa antimafia .
IL RICORSO - Il provvedimento impugnato era stato adottato in base alle risultanze di una comunicazione antimafia trasmessa dalla prefettura di Caserta, anch’essa impugnata con il ricorso; con tale comunicazione, la prefettura di Caserta, informava che nei confronti della società ricorrente sussistevano cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 159 del 2011.