Tar Lazio: ‘Lecita circolare del Lazio del 2023 su restrizioni al gioco’
“Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente avverso la L.R. n. 5/2013 e s.m.i. appaiono manifestamente infondate.
Il legislatore regionale ha agito nell'ambito della propria competenza concorrente (tutela della salute), senza invadere la sfera esclusiva statale.
Il complesso delle prescrizioni, pertanto, risulta finalizzato a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, o comunque a 'prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo' attraverso varie misure concrete”.
Ad evidenziarlo sono i giudici amministrativi del Tar Lazio nella sentenza in cui respingono il ricorso presentato da una concessionaria per la gestione di sale bingo e apparecchi da intrattenimento per l’annullamento della circolare della Regione Lazio n. 32218 dell’11 gennaio 2023, la quale ha fornito chiarimenti e modalità applicative in ordine alle nuove restrizioni introdotte dalla L.R. Lazio n. 5/2013, come modificata dalle L.R. n. 16/2022 e n. 19/2022, concernenti il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
In particolare, le nuove disposizioni legislative e la circolare attuativa hanno introdotto anche per gli esercizi già esistenti: a) la riduzione della frequenza delle giocate a non più di una ogni 30 secondi; b) il distanziamento minimo di 2 metri tra gli apparecchi; c) una pausa obbligatoria di 5 minuti ogni 30 minuti di gioco; d) limitazioni stringenti sul fumo nelle sale gioco.
Secondo la ricorrente tali prescrizioni invadono “la competenza esclusiva dello Stato in materia di 'ordine pubblico e sicurezza' (art. 117, co. 2, lett. h, Cost.)” e violano “il principio di uniformità nazionale delle regole tecniche degli apparecchi (come previsto dall’art. 110 Tulps), rendendo necessaria una modifica di hardware e software di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”,
Per il Collegio però tale motivo è infondato, evidenziando che “le Regioni possono legittimamente intervenire con misure tese a inibire il fenomeno della ludopatia nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute", alla luce del consolidato orientamento della Corte costituzionale.
Come chiarito anche dal Consiglio di Stato, nell’ambito della sentenza n. 5176/2025 resa su un caso analogo, “le disposizioni devono essere interpretate come riferite alle condotte che devono essere assicurate dall'esercente nell'ambito della sua attività di vigilanza.
L'obbligo di ridurre la frequenza delle giocate o di imporre pause non impone una modifica del codice sorgente degli apparecchi, ma si traduce in un obbligo comportamentale per il gestore di promuovere un gioco responsabile, rallentando la compulsività attraverso misure organizzative (es. messaggi, interruzione visiva, richiami)”.
Inoltre, nella nota inviata in risposta alla Presidenza del Consiglio dei ministri circa la riduzione delle frequenze delle giocate, l’Ufficio legislativo della Regione Lazio ha chiarito “che la norma regionale, come ipotizzato dallo stesso Ministero, intende riferirsi alle condotte che l’esercente del locale dovrà attuare al fine di promuovere comportamenti responsabili di gioco e non già ad impostazioni predefinite dei software degli apparecchi o dei sistemi di gioco a nuove regole tecniche di produzione degli apparecchi e dei sistemi stessi, che restano di competenza dell’Agenzia delle dogane. Con riferimento alle concrete modalità di attuazione delle suddette prescrizioni da parte degli esercenti e dei gestori delle sale nell’ambito dell’attività di vigilanza a loro spettante al fine di tutelare la salute dei giocatori, gli stessi potranno ricorrere, a titolo esemplificativo, all’utilizzo di ulteriori messaggi visibili nei locali e/o direttamente sull’apparecchio videoterminale, in armonia con quanto previsto dall’articolo 14 (Tutela del giocatore) del decreto ADM 4 aprile 2017”.
Per il Tar quindi “non vi è dunque invasione di campo nelle regole tecniche di produzione, che restano di competenza Adm. Di conseguenza, non coglie nel segno anche la doglianza relativa alla violazione della Direttiva (UE) 2015/1535 per mancata notifica alla Commissione Europea, non trattandosi di 'regole tecniche' relative al prodotto”.