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Cds: 'Apparecchi gioco, legittima modifica del rapporto concessorio'

25 gennaio 2019 - 10:50

Il Consiglio di Stato rigetta in parte ricorso di Global Starnet su affidamento in concessione della gestione telematica del gioco mediante apparecchi.

Scritto da Fm
Cds: 'Apparecchi gioco, legittima modifica del rapporto concessorio'

 

“La Corte di Cassazione ha affermato che, perché possa aversi legittimo affidamento sulla permanenza di una posizione giuridica occorre che la medesima sia 'adeguatamente consolidata sia per essersi protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento', ed inoltre ricordando che 'interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l’unico limite della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti'. Inoltre, la Corte ha sottolineato come, nei rapporti concessori come quello considerato nella presente sede, 'la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie è da considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal suo instaurarsi'”.

 

Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza con cui ha rigettato -  per la parte che non ha formato oggetto di decisione con la precedente sentenza della sezione nel settembre 2013 - il ricorso proposto da Global Starnet Ltd (già B Plus Giocolegale Ltd) contro il ministero dell’Economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la riforma della sentenza del Tar del Lazio del 2011 concernente l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento.
 
 
“Infine, è stata esclusa dalla Corte ogni possibilità di intravedere, nelle norme indicate, una introduzione irragionevole di pesi, limitativa della libertà economica di impresa, posto che 'i pesi imposti dalle norme denunciate non solo sono connaturali al regime di concessione del gioco pubblico, che deve tutelare plurimi interessi generali, ma costituiscono anche, nel caso di specie, una misura minima di ripristino della par condicio dei gestori, del tutto giustificata dalla situazione di vantaggio del concessionario 'preesistente' che, avendo aderito alla fase di sperimentazione e avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, non ha dovuto sottoporsi alla gara per il nuovo affidamento'.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni espresse dalla Corte costituzionale (chiarificatrici dei dubbi di legittimità costituzionale di un intervento modificativo del rapporto concessorio intervenuto in costanza del rapporto medesimo).
Né l’appellante ha indicato ragioni ulteriori e concrete per poter affermare che gli atti attuativi delle norme (di per sé non in contrasto con la Costituzione), sono viziati da irragionevolezza o altra figura sintomatica di eccesso di potere”.
 

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