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Tar Lombardia: “Distanziometro vale solo per sale Vlt di nuova collocazione”

16 gennaio 2015 - 16:47

Il Tar della Lombardia ha accolto con sentenza il ricorso presentato da una società di gioco contro il Comune di Casalpusterlengo (Lodi) dopo che con un’ordinanza le era stata vietata la prosecuzione dell’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento collegati alla rete telematica di Vlt in quanto non era rispettato il distanziometro previsto dalla legge regionale 8/2013.

Scritto da Amr

 

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Secondo i giudici della prima sezione il ricorso è fondato in quanto “le disposizioni de quibus, infatti, stabiliscono che i limiti di distanza dalle stesse introdotti si applichino ‘a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul Burl del provvedimento della deliberazione G.r. in questione’, restandone esclusi, invece, ‘gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul Burl del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante. La ricorrente ha dedotto che la richiamata disciplina limitativa non possa trovare applicazione nei suoi confronti, dovendosi escludere che ricorra, nel caso di specie, un’ipotesi di ‘nuova collocazione’ di apparecchi da gioco in ragione del fatto che l’interessata ha ottenuto in data 19.12.2013 (ossia prima dell’entrata in vigore dei nuovi limiti di distanza dai luoghi sensibili) l’autorizzazione del Questore di Lodi ex art. 88 Tulps”.

Anche se “il Comune e la Regione hanno replicato che l’installazione/collocazione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito della ricorrente non può ritenersi avvenuta con il rilascio dell’autorizzazione del Questore (non sufficiente per l’apertura dell’attività a fronte degli ulteriori adempimenti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari necessari a tal fine), bensì solo a seguito della presentazione della Scia da parte dell’interessata, in data 7.3.2014, ossia in piena vigenza del divieto del cd. ‘distanziometro’”, secondo il Collegio “trova applicazione al caso di specie il principio, di matrice giurisprudenziale, secondo il quale le norme comportanti restrizioni e vincoli allo svolgimento dell’attività commerciale privata devono essere interpretate, in caso di dubbio, in modo da consentire il più ampio svolgimento dell’iniziativa economica” e “come già rilevato nella fase cautelare, la sala da gioco in questione non può qualificarsi alla stregua di una ‘nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito’”.

 

LA SENTENZA - Il testo della sentenza può essere scaricato cliccando qui.

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