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Tar Puglia: 'Chi è soggetto a condizionamento mafioso non può gestire attività di gioco'

08 luglio 2023 - 10:08

Non lascia dubbi la sentenza con cui il Tar Puglia respinge il ricorso di un imprenditore per l'annullamento dell’interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti dal prefetto di Lecce per 'il pericolo di infiltrazione mafiosa'.

Scritto da Fm
© Pxhere

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"La richiesta di informazione antimafia è stata avviata dall’Agenzia dei Monopoli nei confronti del ricorrente, in quanto lo stesso, dai controlli eseguiti sui sistemi applicativi Telemaco giochi pubblici, videogiochi, Siger e Gepav, è risultato '… attivo nella filiera dei giochi' ed inoltre è risultato socio al 50 percento di  una società con attività prevalente di gestione di impianto di distribuzione carburanti, bar, servizio di ricevitoria e giochi ammessi dallo Stato e con un esercizio 'in cui sono installati 4 apparecchi […] di cui uno bloccato e tre in normale esercizio.
In tale ipotesi, trova applicazione l’art. 85 D. Lgs. n. 191/2019 (c.d. Codice delle leggi antimafia), in base al quale 'La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: […] c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico'”.


Lo mettono in evidenza i giudici amministrativi del Tar Puglia nella sentenza con cui respingono il ricorso di un imprenditore per l'annullamento del provvedimento con cui il Prefetto della provincia di Lecce ha adottato un’informazione antimafia interdittiva nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 89 bis, comma 2 del D. Lgs n. 159/2011, ritenendo che sussista “il pericolo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”.


La società di cui è socio il ricorrente, precisa la sentenza, "pur avendo ceduto l’attività di distribuzione carburanti (e di ciò l’Agenzia dei Monopoli ha effettivamente presto atto prima dell’adozione del provvedimento qui impugnato) è risultata, in realtà, operante negli altri settori di attività risultati dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio, ossia 'bar, servizio di ricevitoria, giochi ammessi dallo Stato'.
In merito agli altri motivi di censura, è sufficiente richiamare il dato processuale della misura cautelare e della richiesta di rinvio a giudizio pronunciate a carico del ricorrente per gravi ipotesi di reato, attinenti al concorso esterno in associazione mafiosa e alla corruzione per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, avendo collaborato, nella sua qualità di assessore in un Comune sciolto ai sensi dell’art. 143 Tuel per infiltrazioni mafiose con Dpr del 29 giugno 2018, pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini dell’associazione mafiosa.
Il grave quadro indiziario che ha portato ai suddetti provvedimenti giurisdizionali rende, di per sé, immune da censura la prognosi prefettizia di condizionamento mafioso, visto peraltro il delicato settore di attività, vale a dire quello dei giochi, in cui è operante il ricorrente (v. visura Camera di commercio prodotta dalla difesa erariale)".

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