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Tar Toscana respinge ricorso: ‘Rispettare distanze da luoghi sensibili per raccolta gioco’

15 marzo 2024 - 09:23

Il Tar Toscana respinge il ricorso di un operatore per l’annullamento di un provvedimento con cui il Comune di Prato dispone la chiusura dell'attività di raccolta gioco lecito. Esercizio troppo vicino a una scuola, considerata luogo sensibile.

Scritto da Cc
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“Il Comune con una nota del luglio 2023 comunicava alla società ricorrente che da un nuovo sopralluogo avvenuto nel giugno dello stesso anno, risultava esserci almeno un sito sensibile (una scuola) a meno di 500 metri, esistente già prima del parere favorevole comunale del 22 dicembre 2022” In questo modo Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana respinge il ricorso di un operatore per l’annullamento di un provvedimento del febbraio 2024 con cui il Comune di Prato disponeva la chiusura dell’attività avviata di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi elettromeccanici Vlt.

Attraverso gli atti riportati dal Tar Toscana viene reso noto che nel dicembre 2022 il Comune di Prato, su richiesta della questura, ai fini del rilascio della licenza, comunicava alla Polizia il proprio parere favorevole all’esercizio dell’attività della società ricorrente, non rinvenendo “siti sensibili che fossero distanti meno di 500 metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve.”

Tuttavia successivamente, ad attività non ancora avviata, veniva riscontrato attraverso un nuovo sopralluogo che una scuola, quindi luogo sensibile, era situata a una distanza inferiore di 500 metri dall’esercizio in questione. Il Comune pertanto esortava il ricorrente “a non riprendere concretamente l’attività e nel rendersi disponibile anche per eventuali misurazioni in contraddittorio, la metteva sull’avviso che, in caso di riavvio, l’attività sarebbe stata chiusa.”

Ritenuto pertanto che “il provvedimento impugnato sembra reggersi autonomamente sulla presenza della scuola, peraltro preesistente all’insediamento dell’attività di parte ricorrente e certamente rilevabile” e che “l’articolo 21 prevede l’inibizione dell’attività per mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili” Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana respinge il ricorso e compensa le spese della presente fase cautelare.

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