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Tar Veneto: 'Belluno, ok a ordinanza oraria sul gioco e relative sanzioni'

07 luglio 2023 - 10:14

Il Tar Veneto conferma la legittimità dell'ordinanza con cui il sindaco di Belluno nel 2020 ha limitato gli orari del gioco con vincita in denaro e anche delle sanzioni pecuniarie accessorie.

Scritto da Redazione
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La previsione di sanzioni pecuniarie accessorie in materia di orari delle attività economiche (quindi, anche delle sale giochi) rientra a pieno titolo nella competenza del sindaco ex art. 50, co. 7, Tuel.; si ritiene, infatti, che quest’ultimo, in tale materia, eserciti una potestà di carattere generale (inerente la tutela della pubblica quiete e della salute pubblica), senza che sia possibile ravvisare alcuna interferenza con i diversi poteri di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che spettano, invece, all’autorità statale”.

 

Questa una delle motivazioni con cui il Tar Veneto respinge il ricorso presentato da una società che svolge l’attività di distribuzione del gioco pubblico attraverso apparecchi all’interno di due sale di Belluno per l'annullamento dell'ordinanza sindacale che nel luglio 2020 ha disciplinato gli orari di apertura e chiusura di esercizio delle sale giochi autorizzate e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro del territorio, lamentando “l’illegittimità delle sanzioni contemplate dall'ordinanza sindacale, con particolare riferimento alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività myovendo dal presupposto che la competenza in materia di sanzioni spetterebbe all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 9 e 10 Tulps, e non al Comune”.

 

Per i giudici amministrativi inoltre, “essendo presente, tra i regolamenti già in vigore al momento della adozione del Dgr n. 2006/2019, il 'Regolamento comunale per l’apertura delle sale giochi e l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo' approvato dal consiglio comunale di Belluno nel 2017 e prevedendo lo stesso che '1. L’orario di apertura e chiusura delle sale giochi potrà essere disciplinato da apposita ordinanza sindacale. 2. L’orario giornaliero di apertura delle sale da gioco non può comunque essere superiore alle otto ore', se ne deve dedurre il carattere non innovativo dell’ordinanza impugnata, la quale, nel fissare il limite orario massimo in 8 ore giornaliere, si limita a riprodurre la preesistente regolamentazione comunale. Essendo poi tale Regolamento, per il suo carattere precettivo, norma immediatamente produttiva di effetti rispetto gli operatori economici del settore (in quanto gli atti amministrativi applicativi sono necessariamente già vincolati nell'an e nel quomodo), se ne deduce l’inammissibilità del ricorso relativamente ai motivi con i quali si censura l’impugnata ordinanza nella parte in cui fissa il monte ore giornaliero massimo di apertura delle sale gioco”.

 

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