Tar Veneto: 'Legittima l'ordinanza sul gioco di Verona'
Il Tar Veneto torna a confermare la legittimità dell'ordinanza sul gioco varata dal Comune di Verona.
"L’impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco compulsivo o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni) – appare al Collegio proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie".
La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto (Cons. St. n. 2519/2016)", sottolineano i giudici.
Priva di pregio è anche la doglianza con cui si lamenta la disparità di trattamento rispetto agli orari di esercizio delle sale bowling e delle sale biliardo, considerato che le attività ivi praticate (gioco del biliardo e bowling) non sono comparabili con l’attività di gioco compulsivo connessa all’utilizzo delle slot machine e delle Vlt e tenuto conto che eventuali apparecchi per il gioco con vincita in denaro installati presso le sale bowling e le sale biliardo dovranno anch’essi rispettare i nuovo orari di esercizio (accensione e spegnimento) previsti dall’ordinanza sindacale.
Si rileva, infine, che le ricorrenti non hanno formulato specifiche censure avverso i provvedimenti impugnati, nella parte in cui fissano la misura minima e massima delle sanzioni applicabili in caso di trasgressione dei divieti, sicchè il ricorso sul punto deve ritenersi inammissibile", conclude la sentenza del Tar Veneto.