Trga Bolzano: 'No a chiusura sala gioco, termini troppo brevi'
Il Trga di Bolzano accoglie istanza di un concessionario contro Comune e Provincia per aver disposto chiusura di sala gioco entro sette giorni da notifica provvedimento.
"Alla luce delle descritte circostanze, sussiste il requisito dell’estrema gravità ed urgenza richiesto dall’art. 56 cod. proc. amm. per l’adozione di una misura cautelare provvisoria, atteso che la brevità del termine concesso alla ricorrente per ottemperare all’ordine di chiusura dell’esercizio, è incompatibile con la fissazione della prossima udienza in camera di consiglio".
Così il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, in un decreto con cui ha accolto l'istanza di un concessionario di gioco contro la Provincia autonoma e il Comune di Bolzano per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della pronuncia di revoca dell'autorizzazione ex art. 88, Tulps, alla raccolta di gioco attraverso apparecchi e della comunicazione con la quale l'Amministrazione comunale ha evidenziati che i locali di una sala sita a Bolzano si collocherebbero ad una distanza inferiore a 300 metri rispetto a determinati luoghi considerati come sensibili.