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Trga Trento: 'Sala giochi incompatibile con la legge provinciale'

10 ottobre 2022 - 15:38

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento conferma rimozione degli apparecchi da una sala giochi in forza della legge provinciale: 'Il ricorrente avrebbe potuto attivarsi per trasferire il proprio esercizio'.

Scritto da Fm
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“Le pronunce cautelari emesse in sede monocratica e riferite dalla parte ricorrente a supporto della propria tesi attengono essenzialmente a provvedimenti amministrativi emessi dai Comuni in difetto di sovrastanti fonti legislative che, come nel caso delle surriferite disposizioni di legge della Provincia autonoma di Trento, individuano in via del tutto tassativa e inderogabile puntuali situazioni di incompatibilità tra l’attività svolta dalla medesima parte ricorrente e taluni, ben precisati ambiti sensibili”.

Lo rilevano i giudici del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel decreto con cui respingono la domanda avanzata da una società per la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti con i quali il Comune di Trento, in applicazione della legge provinciale vigente, ha disposto la rimozione degli apparecchi da gioco nella sala giochi  da essa gestita.

Il Collegio evidenzia che “in via contingente, nel necessario contemperamento in questa fase processuale tra il pubblico interesse e quello di cui il privato è portatore, deve essere accordata nella presente fase processuale preminente tutela del bene primario della salute (con il correlativo riconoscimento di una valenza recessiva dell’interesse della parte qui ricorrente), testualmente intesa quale diritto del singolo e interesse della collettività a’ sensi dell’art. 32 Cost. e dell’art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell’art. 9, n. 10, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol approvato con Dpr 31 agosto 1972, n. 670, posto che le predette fonti di legge provinciale non possono essere - allo stato - tout court disapplicate in via contingentemente cautelare da questo giudice dell’urgenza proprio in quanto esse prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta di una tipologia di giochi suscettivi di innescare pericolosi fenomeni compulsivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a tali giochi da parte degli utenti, apparendo quindi il presupposto dell’intervento del legislatore allo stato costituzionalmente fondato anche sulla materia del governo del territorio di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e, a fortiori, anche in tema di competenza di legislazione primaria a’ sensi dell’art. 8, n. 5, del predetto Statuto speciale di autonomia e di legislazione concorrente a’ sensi dell’art. 9, n. 3, dello Statuto medesimo in materia di commercio, nonché dello stesso art. 9, n. 1, in materia di polizia locale urbana, e posto comunque chel’art. 41 Cost. dispone - tra l’altro - che l’iniziativa economica del privato non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e alla sicurezza”.

 

Inoltre, si legge nel decreto, non va “sottaciuto – sempre con riguardo alla sommaria valutazione del requisito del periculum propria della presente fase processuale - che, quanto al dedotto profilo di danno, la medesima parte ricorrente, fruendo del consistente periodo transitorio accordato dalla disciplina contenuta nei predetti articoli di legge provinciale, avrebbe comunque potuto utilmente attivarsi per trasferire il proprio esercizio nella pur ridotta area 'non espulsiva” dell’attività di cui trattasi e di cui essa stessa allo stato comprova l’esistenza mediante la grafica contenuta a pag. 11 dell’atto introduttivo del presente giudizio.

L’insieme di tali considerazioni induce pertanto a contingentemente respingere l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente, salva una diversa valutazione della fattispecie nella susseguente fase della sua disamina da parte del Collegio”.

 

I giudici hanno fissato per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 10 novembre 2022.

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