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Violazioni multiple ai limiti orari, Tar Veneto: 'Giusto sospendere attività sala gioco'

24 agosto 2023 - 10:47

Il Tar Veneto dà ragione al Comune di Venezia e conferma la sospensione dell'attività per tre giorni per una sala gioco che ha violato i limiti orari vigenti più volte.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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“L’articolo 14 del Regolamento comunale in materia di giochi dispone che gli orari delle sale giochi autorizzate sono così individuati: dalle 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli apparecchi automatici di intrattenimento possono essere messi in esercizio tra le ore 9 e le ore 13 e tra le ore 15 e le ore 19.30 di tutti i giorni, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati. Nell’ambito di tali limiti il titolare dell’attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura. L’orario adottato deve essere reso noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello visibile dall’esterno. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall’ordinanza del sindaco”.

Lo ricorda il Tar Veneto nella sentenza con cui respinge il ricorso proposto da una società titolare dell’attività di gioco lecito con apparecchi che ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Venezia ha disposto la sospensione della suddetta attività per tre giorni, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Regolamento comunale in materia di giochi.

Tale provvedimento è fondato sulla reiterata violazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento; in particolare, in base alle comunicazioni della Polizia municipale, è risultato che in due occasioni, nel 2019, gli apparecchi in questione erano stati trovati in funzione al di fuori dei prescritti orari di funzionamento (9-13; 15-19.30).

I giudici amministrativi veneti quindi precisano: “Appare evidente che i primi due commi del suddetto art. 14 contengano due prescrizioni distinte, l’una relativa all’orario di apertura della sala giochi, l’altra riferita, più nello specifico, all’orario di utilizzo dei giochi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 o 7 del Tulps. Le due (distinte) prescrizioni vanno applicate in combinato disposto nell’ipotesi in cui si tratti dell’orario di sale giochi e dell’orario di utilizzo degli apparecchi (indicati dalla disposizione) ivi ospitati; andrà, invece, applicata solo la disposizione di cui al comma 2, laddove si debba trattare dell’orario di utilizzo di tali apparecchi collocati in altra tipologia di esercizio commerciale (diverso dalla sala giochi)”.

Il provvedimento impugnato, si legge ancora nella sentenza, “trova fondamento sul disposto di cui all’art. 15 del Regolamento comunale in materia di giochi, il quale, al secondo comma, dispone che 'in caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell’art. 10 del Tulps la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 e 88 Tulps, ovvero la sospensione dell’attività principale all’interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell’attività. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione venga commessa per due volte in un quinquennio, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81”.

Infine, per il Tar Veneto, è infondato anche il motivo di ricorso relativo al “dedotto contrasto con l’Intesa (sul riordino del gioco pubblico, Ndr) stabilita in sede di Conferenza unificata Stato Regioni del 7.9.2017”. Tale intesa, come ribadito in numerose sentenze analoghe, “non ha efficacia cogente, atteso che, è, allo stato, priva di valore cogente in quanto non recepita dal previsto decreto del ministero dell’Economia e delle finanze”. 

Per tutti questi motivi, concludono i giudici amministrativi, “non pare che la sospensione di tre giorni inflitta alla società ricorrente possa ritenersi assunta in violazione del principio di proporzionalità”. Le limitazioni orarie sono uno “strumento di lotta al fenomeno della 'ludopatia' con la conseguenza che la violazione della relativa disciplina è di per sé connotata da gravità”.

 

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