Vlt e Stabilità 2015, in Gazzetta gli atti di promovimento del Tar del Lazio
Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie Corte costituzionale, gli atti di promovimento del Tar del Lazio sulle Vlt e legge di Stabilità 2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale, serie Corte Costituzionale, del 31 agosto, sono state pubblicate le ordinanze (atti di promovimento) emesse dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti da diversi concessionari e associazioni di giochi e scommesse contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed altri, aventi per oggetto la 'Riduzione delle risorse statali a titolo di compenso dei concessionari e dei soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi Vlt (Video Lottery Terminal). - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ('Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di Stabilità 2015), art. 1, comma 649.
I DUBBI DEL TAR - In particolare, secondo il Tar, la norma presenterebbe "altri profili che rendono la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 41, comma 1, della Costituzione”, mettendo in rilievo “il canone di ragionevolezza”, ritenendo che “la norma contestata presenti dubbi di compatibilità costituzionale con riferimento sia al profilo della disparità di trattamento sia al profilo della ragionevolezza”. La previsione normativa, in sostanza, sembra avere violato i canoni di ragionevolezza e parità di trattamento presumendo, "in maniera illogica" secondo il Tar, che "ciascun apparecchio da intrattenimento abbia la stessa potenzialità di reddito laddove quest’ultima dipende da una molteplicità di fattori (quali, in primo luogo, la differenza tra Awp e Vlt e, poi, ad esempio, il comune, il quartiere, la strada in cui l’apparecchio è situato nonché la sua ubicazione all’interno del locale) che rendono implausibile il criterio scelto dal legislatore”.
RIPARTIZIONE IRRAGIONEVOLE - Secondo il Tar “la descritta irragionevole ripartizione del versamento imposto tra i concessionari poteva produrre un’alterazione del libero gioco della concorrenza tra gli stessi, favorendo quelli che, in presenza di una redditività superiore per singolo apparecchio, si trovano a versare, in proporzione al volume di giocate raccolte, un importo minore, per cui possono destinare maggiori risorse agli investimenti e, in senso più lato, favorendo gli operatori del settore dei giochi pubblici diversi da quelli in discorso”.