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Consiglio di Stato: 'Nessun risarcimento danni per la chiusura dell'ippodromo di Lanciano'

09 giugno 2015 - 15:27

Il Consiglio di Stato ha respinto con una sentenza il ricorso della società di gestione dell'ex ippodromo 'Villa delle Rose' contro il Comune di Lanciano, per la riforma di un provvedimento del Tar Abruzzo che negava il risarcimento danni per la chiusura dell'impianto.

Scritto da Redazione GiocoNews
Consiglio di Stato: 'Nessun risarcimento danni per la chiusura dell'ippodromo di Lanciano'

 

Tale società - la Carrera Service srl - a suo tempo aveva assunto in gestione, nella qualità di concessionaria, l’impianto sportivo acquisendo la delega esclusiva alla autonoma organizzazione delle corse ed ai rapporti correlati con gli enti ed organi competenti. Insorte alcune dispute con il Comune, le parti avevano sottoscritto la proroga della durata dell’originaria concessione e l’assunzione, a carico della ditta Carrera, di taluni adempimenti aggiuntivi (fra cui specifici lavori richiesti dall’Unire – ente vigilante di settore – per la sicurezza e la fruibilità effettiva dell’ippodromo, nonché l’impegno a concordare con l’amministrazione ulteriori opere che fossero state richieste da tale ente). A valle di una imponente azione di razionalizzazione dell’attività degli ippodromi nazionali, l’Unire ha prima ridotto, per l’anno 2004, il numero delle corse ospitate dall’ippodromo di Lanciano e poi ha definitivamente eliminato la possibilità di far disputare corse presso la suddetta struttura.

 

"GRAVE INADEMPIMENTO DEL COMUNE - Per questo la ditta Carrera ha intrapreso un complesso contenzioso – cui ha partecipato il comune di Lanciano – concluso con la decisione del Tar Abruzzo di respingere la domanda di risarcimento del danno proposto nei confronti dell’Unire. Successivamente la ditta Carrera ha adito il Tar Abruzzo proponendo domanda di risoluzione del contratto, per grave inadempimento del Comune, e di risarcimento di tutti i danni conseguenti a tale inadempimento.

 

RICORSO RESPINTO - I giudici del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso della società con le seguenti motivazioni. "In base al regolamento contrattuale, il Comune non era chiamato ad interloquire con il concessionario (a tanto delegato in via esclusiva) e l’Unire circa le attività e le opere da quest’ultimo ritenute necessarie per la corretta gestione dell’impianto. Le opere di adeguamento tecnico dell’impianto agli standard richiesti dall’Unire, in parte erano state specificamente individuate dai richiamati titoli negoziali, in parte erano rimesse a successive trattative col Comune anche in ordine alla sostenibilità economica delle stesse. La decisione di chiudere l’ippodromo di Lanciano è stata la conseguenza di una vasta azione riformatrice intrapresa dall’Unire nell’ambito del settore corse, ispirata a due criteri di fondo: contenere il numero delle corse ed evitare sovrapposizioni fra ippodromi limitrofi, dando la prevalenza agli impianti più moderni e funzionali (in questo senso, una incidenza determinante nella decisione dell’Unire di chiudere l’impianto per cui è causa, ha avuto la costruzione, da parte di una società collegata a persone interessate alla gestione dell’ippodromo di Lanciano, di una nuova moderna infrastruttura nel limitrofo comune di Tagliacozzo). Le criticità dell’impianto di Lanciano erano perfettamente note alla ditta Carrera essendo assai risalenti nel tempo al punto che quest’ultima, nel 2000, aveva evitato di rispondere ad un questionario tecnico inviato dall’Unire, mentre la ditta Carrera non ha sottoscritto, per sua autonoma scelta, il nuovo contratto che, dal 2005, disciplina i rapporti fra l’Unire e le società di corse, con la conseguente inattività dell’impianto. In ogni caso, l’idoneità della struttura messa a disposizione dal Comune (nel 2000 e nel 2003), è provata dalla circostanza che, fino a quando non sono stati definitivamente cambiati gli standard tecnici (e si sono esaurite le proroghe di favore ottenute dalla ditta Carrera), l’ippodromo ha funzionato regolarmente. L’assodata correttezza del contegno tenuto dal Comune di Lanciano nel corso del rapporto contrattuale e concessorio, conduce al rigetto della domanda risarcitoria, per carenza del suo presupposto essenziale".

 

 

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