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Consiglio di Stato respinge ricorso tabaccaio: "Legittima legge regionale Liguria"

24 ottobre 2014 - 11:20

La legislazione regionale non introduce per certo un vulnus al 'patrimonio' tecnologico esistente, né al suo rinnovamento, ma introduce un limite alla generale possibilità di collocazione delle slot machines che questo giudice nazionale, in applicazione dell’anzidetta sentenza della Corte Giustizia CE , 19 luglio 2012 n. 213, reputa non influenzi 'in modo significativo' la commercializzazione delle slot machines medesime vietandone l’installazione in determinate e del tutto circoscritte aree 'sensibili' frequentate da soggetti facilmente inducibili alla ludopatía. Con questa motivazione, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un esercente contro il Comune di Genova (Ge), per la riforma di una sentenza del Tar Liguria concernente un atto con cui un dirigente dello Sportello unico delle attività produttive aveva vietato l’installazione di quattro apparecchi automatici nel suo locale, in ottemperanza alle legge regionale ligure sul gioco.

Scritto da Redazione GiocoNews

 

 

INSTALLAZIONE VIETATA - Secondo il ricorrente, il provvedimento che nega l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, dai 'luoghi sensibili' non si applica alla sua rivendita di tabacchi, in quanto ubicata ad una distanza inferiore di 300 metri dalla chiesa di San Quirico. Nel ricorso medesimo l'esercente ha sostenuto "che il provvedimento risultava illegittimo per violazione del regime delle competenze interne degli Enti locali, in quanto adottato dal dirigente e non dal Sindaco che, in Liguria, è autorità locale di Pubblica Sicurezza", e che la legge regionale "disciplinerebbe soltanto l’esercizio delle sale giochi vere e proprie e non già l’installazione e l’utilizzazione delle slot machines". Ha poi sostenuto l’invalidità comunitaria della medesima L.R. 17 del 2012, "la quale incidendo sulla materia delle cc.dd. regole tecniche” avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposta all’esame Commissione Europea a’ sensi dell’art. 8 della Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998. In subordine, lo stesso ricorrente ha chiesto che sia proposta questione pregiudiziale di compatibilità comunitaria a’ sensi dell’art. 234 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)".

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Ai sensi dell’art. 36 (già art. 28) del Trattato CE - il quale fa salve eventuali restrizioni imposte dai singoli Stati membri giustificati, tra l’altro, anche da motivi di tutela della salute e della vita delle persone - "nel territorio di uno Stato membro sono perfettamente ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale; e che in ogni caso il divieto di impiego di macchine da gioco automatiche può rappresentare una “regola tecnica” soltanto laddove la portata del divieto stesso sia tale da consentire un utilizzo puramente marginale.
Nel caso di specie la legislazione regionale non introduce per certo un vulnus al 'patrimonio' tecnologico esistente, né al suo rinnovamento, ma introduce – per l’appunto – un limite alla generale possibilità di collocazione delle slot machines che questo giudice nazionale, in applicazione dell’anzidetta sentenza della Corte Giustizia CE , 19 luglio 2012 n. 213, reputa non influenzi 'in modo significativo' la commercializzazione delle slot machines medesime vietandone l’installazione in determinate e del tutto circoscritte aree “sensibili” frequentate da soggetti facilmente inducibili alla ludopatía: e ciò in dipendenza dei predetti, primari interessi dettati dall’ordine pubblico e della tutela della salute, da intendersi quest’ultima essenzialmente quale “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, secondo la ben nota e del tutto attuale definizione data al riguardo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
In dipendenza di tutto ciò, pertanto, il motivo d’appello in esame va respinto; né sussistono i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia CE a’ sensi dell’art. 267 TFUE".

 

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