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Ctd, Tar Basilicata: "Senza autorizzazione di polizia e concessione non si può operare in Italia"

14 gennaio 2015 - 10:11

Il principio è sempre quello. Per esercitare l'attività di raccolta scommesse in Italia, l'operatore deve tassativamente avere sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza che la concessione. A evidenziarlo, come già fatto da diversi tribunali amministrativi del nostro Paese è il Tar Basilicata, che ha rigettato un ricorso contro la reiezione del rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza reso dalla Questura di Potenza ad un Centro trasmissione dati collegato al bookmaker Sks365 Group GmbH, di stanza ad Innsbruck.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ctd, Tar Basilicata: "Senza autorizzazione di polizia e concessione non si può operare in Italia"

 


"In mancanza dell’indispensabile presupposto della concessione - si legge nella sentenza firmata dai giudici della sezione di Potenza - il provvedimento autorizzatorio non può essere rilasciato ed il soggetto che accettasse scommesse in assenza della licenza di polizia in argomento contravverrebbe il precetto normativo sia sotto il profilo penale che sotto quello amministrativo". I titolari di centri collegati con operatori esteri non autorizzati, non possono in alcun modo "incidere sull’organizzazione della gestione delle scommesse, sulla loro accettazione e sulle modalità di gioco".

Respinte le richieste del ricorrente, per cui "il legislatore italiano avrebbe di fatto limitato e impedito l’ingresso in Italia di bookmaker stranieri, in contrasto con i principi comunitari richiamati nelle sentenze della Corte di Giustizia Europea".

 

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