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Giochi, Tar Toscana annulla limiti Firenze: 'Gestori non tutelati'

17 marzo 2017 - 10:41

Il Tar Toscana annulla l'ordinanza sui giochi varata dal Comune di Firenze in quanto atto unilaterale che non tutela gli interessi dei gestori.

Scritto da Fm
Giochi, Tar Toscana annulla limiti Firenze: 'Gestori non tutelati'

"Il sostanziale unilateralismo dell’atto impugnato (che considera solo le esigenze di prevenzione della ludopatia) e la mancanza completa di una qualche considerazione degli interessi contrapposti appaiono poi ancora più rilevanti, in un contesto in cui l’importanza percentuale della riduzione oraria imposta agli esercenti (due terzi) e l’esiguo numero di ore rimaste a disposizione (solo 4) portano a ritenere concreto il pericolo che la disciplina limitativa possa risolversi nella pratica interdizione di un’attività che, al contrario, continua ad essere permessa dallo Stato; ed il tutto in un contesto in cui la giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sez. III, ord. 8 settembre 2016, n. 480; sent. 7 dicembre 2016, n. 1346) ha considerato ex se lesive del principio di proporzionalità discipline limitative degli orari di apertura degli esercizi di gioco caratterizzate da limitazioni d’orario in termini percentuali minori di quelle previsti, con riferimento alle Vlt, dall’ordinanza impugnata".

 

Questo il principio per cui il Tar Toscana ha accolto il ricorso di una società di gioco, annullando l'ordinanza per il contrasto al gioco patologico varata dal Comune di Firenze a settembre 2016.


Si legge nella sentenza che la Sezione non può, "mancare di rilevare: a) come completamente irrilevante appaia il riferimento agli studi americani in materia di dipendenza dal gioco contenuto nel contributo istruttorio del Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro del 4 maggio 2016, trattandosi di studi che si riferiscono, ovviamente, ad altro contesto e non possono certamente evidenziare particolari problematicità sussistenti sul territorio del Comune di Firenze; b) come la rilevazione in ordine all’aumento dei giocatori patologici trattati dai servizi dipartimentali (passati dai 123 del 2010 ai 222 del 2015, con un sostanziale aumento dell’80 percento) contenuta nel detto contributo istruttorio appaia sostanzialmente insufficiente ad evidenziare una situazione di sostanziale allarme o di abnorme incidenza del fenomeno sul territorio comunale, essendo evidentemente riferita all’intero Dipartimento (e non al territorio del Comune di Firenze) e non accompagnata da una stima percentuale e/o da una valutazione di normalità/abnormità con riferimento ai dati epidemiologici nazionali o regionali;
c) come il giudizio di sostanziale problematicità della situazione presente nel quartiere delle Piagge (ove sarebbe presente una densità di una slot machine ogni 65 abitanti in luogo di una media nazionale di una su 166) appaia sostanzialmente basato solo su dati relativi al numero di apparecchi Vlt presenti e non su dati relativi all’incidenza nella detta area del fenomeno del gioco patologico (che costituisce ovviamente cosa diversa dal gioco lecito); d) come le considerazioni relative alla particolare dannosità delle slot e videolottery contenute nel contributo istruttorio rispetto ad altre forme di gioco siano sostanzialmente generiche, indimostrate e non assistite da un qualche riferimento a studi scientifici o dati statistici idonei a supportare la conclusione in ordine alla maggiore pericolosità del fenomeno; e) come, per altro verso, l’ordinanza 2 settembre 2016, n. 2016/00232 del Sindaco di Firenze appaia essere caratterizzata anche da evidente contraddittorietà rispetto al già citato contributo istruttorio con riferimento al deciso 'potenziamento', nella struttura motivazionale e dispositiva dell’atto, del riferimento alla tutela prioritaria dei minori, in un contesto in cui i pochi dati desumibili dalla nota 4 maggio 2016 del Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. Toscana evidenziano una prevalente incidenza del gioco patologico nella fascia 45-49 ed in altre classi d’età ed un’incidenza praticamente nulla nella fascia minorile (completamente contraddittoria è pertanto la particolare attenzione per la tutela dei minori, in un contesto statistico che evidenzia la forte incidenza del gioco patologico, su altre classi d’età); f) come la disciplina particolarmente rigida riservata dall’ordinanza impugnata all’attività di gioco tramite apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° comma Tulps (in sostanziale continuità con le rilevazioni contenute nel contributo istruttorio, come già rilevato, caratterizzate però, sul punto, da evidente difetto di istruttoria) appaia essere viziata da ulteriore ed evidente illogicità, derivante dall'aver accomunato nella stessa disciplina restrittiva le autorizzazioni ex art. 86 o 88 del Tulps, caratterizzate da evidenti differenziazioni proprio sotto il profilo dell’accessibilità ai minori (decisamente più agevole nel caso di apparecchi presenti in esercizi commerciali non specificamente destinati al gioco come bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, ecc.) e del controllo degli accessi da parte del titolare.
Quanto sopra rilevato non appare poi sostanzialmente infirmato dalla documentazione depositata in giudizio dall’Ausl Toscana Centro, trattandosi, con tutta evidenza, di studi e documenti che non risultano presi in considerazione dal sindaco di Firenze anteriormente all’emanazione del provvedimento impugnato (che risulta assistito solo dal già citato contributo istruttorio del Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro del 4 maggio 2016).
A questo proposito, la Sezione non può però mancare di rilevare come la detta documentazione evidenzi ulteriori contraddittorietà ed insufficienze dell’ordinanza impugnata e della presupposta istruttoria.
In particolare, la rilevazione dell’incremento dei soggetti in trattamento per gioco patologico nella zona di Firenze (passati dai 117 del 2010 ai 169 del 2015) di cui al documento 2 del deposito dell’Ausl Toscana Centro evidenzia un rilevante incremento percentuale (poco più del 44 percento) che è però decisamente minore rispetto al dato relativo all’intero dipartimento (l’80 percento); alla luce della stessa documentazione depositata in giudizio dall’Ausl. Toscana Centro, ben si evidenzia pertanto la sostanziale erroneità dei dati considerati ai fini dell’emanazione dell’atto impugnato (che si riferiscono ad ambito territoriale più ampio del Comune di Firenze) e la necessità di qualche ulteriore riflessione, sulla base di dati che considerino meglio l’ambito territoriale da valutarsi ai fini della stima del fenomeno.
Ancora, la rilevazione statistica in ordine alle preferenze di gioco dei minori contenuta nel documento 'Quando gli adolescenti si mettono in gioco' (doc. n. 3 del deposito dell’Ausl Toscana Centro) evidenzia (a pag. 9) una preferenza dei minori per altre tipologie di gioco che risulta in evidente contraddizione con la disciplina particolarmente rigoristica riservata dall’ordinanza impugnata alle Vlt (che risultano solo al nono posto nella classifica dei giochi preferiti, con appena il 12 percento delle preferenze); anche con riferimento al legame privilegiato tra gioco patologico dei giovani e Vlt sussistono pertanto dati contraddittori che necessitano di approfondimento e valutazione in misura ben maggiore delle contraddittorie e semplificanti affermazioni contenute nel provvedimento impugnato".

 

L’ordinanza del sindaco di Firenze impugnata appare poi essere caratterizzata dalla "completa assenza di una qualche considerazione degli interessi dei gestori, alla luce del principio di proporzionalità.
A questo proposito, devono ovviamente essere richiamati, sia l'accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l'iniziativa economica privata) ritenuto necessario dalla precedente giurisprudenza della Sezione (Tar Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415), sia il più generale 'congruo contemperamento di interessi diversi normativamente tutelati anche a livello costituzionale' richiamato da Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778; in questa prospettiva, appare impossibile negare come l’atto impugnato sia da ritenersi sicuramente viziato, non contenendo una qualche considerazione degli interessi dei gestori delle strutture e dell'indotto correlato ed il conseguente bilanciamento con le esigenze di prevenzione della ludopatia".

 

 

 

 

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