Poker live, avvisi di accertamento: Cassazione accoglie ricorso del poker pro Isaia

La Cassazione accoglie ricorso del poker pro Alessio Isaia contro l'Agenzia delle entrate che aveva emesso tre avvisi di accertamento sulle vincite conseguite fra il 2007 e il 2009.
Scritto da Fm

© Sergio D’Afflitto / Wikipedia

La tassazione delle vincite dei poker pro torna sotto la lente della giurisprudenza, con un esito positivo che fa ben sperare per la risoluzione di casi analoghi.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dal giocatore di poker professionista Alessio Isaia contro l'Agenzia delle entrate che aveva emesso nei suoi confronti tre avvisi di accertamento per recupero a tassazione delle vincite conseguite negli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, sulla scorta delle risultanze del  processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza nel novembre del 2011, che aveva accertato, attraverso la consultazione del sito internet specializzato www.thehendonmob.com la sua partecipazione a vari tornei live svoltisi sia all'interno che al di fuori dell’Unione europea, con il conseguimento di vincite in contanti poi non dichiarate tra i “redditi diversi”.

La legittimità di tali avvisi è stata confermata da una sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte emessa nel 2018, ma ora la pronuncia della Cassazione cambia le carte in tavola. La sentenza impugnata infatti viene “cassata con rinvio al giudice d’appello perché provveda ad effettuare i necessari accertamenti di fatto, pronunciandosi anche sui motivi di appello del contribuente”, consultabili nel dettaglio nella sentenza allegata a questo articolo.

Secondo i giudici della Cassazione “se il contribuente può superare la prevista presunzione legale solo attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, anche il giudice di merito ha l'obbligo di verificare, con altrettanto rigore, l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze”.

Nella sentenza inoltre si legge: “Giova poi osservare che l’art. 6 della l. 7 luglio 2016, n. 122, in vigore dal 23 luglio 2016, giustappunto in esecuzione della
sentenza della Cgue nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13, ha disposto la novella dell’art. 69 del Tuir, nel quale ha inserito il comma 1-bis, a norma del quale '…1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta', nonché l’abrogazione del settimo
comma dell’art. 30 del d.P.R. n. 600/73. Orbene, i giudici di appello, pur se hanno sostanzialmente seguito l’orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato, non di meno hanno errato nel ritenere che il contribuente avrebbe dovuto dimostrare la qualità di sostituto d’imposta delle case da gioco, perché, invece, quello che rileva, già in base all’elaborazione giurisprudenziale dinanzi richiamata, è la verifica che le vincite siano state corrisposte da case da gioco autorizzate, situate in Italia o in un altro Stato Ue, oppure in Paesi posti al di fuori dello Spazio economico europeo (See). Al riguardo, sottolinea il ricorrente, il giudice d’appello, pur facendo leva sui dati del sito internet www.thehendonmob.com., si è riferito alle vincite conseguite online (si legge in sentenza che 'Le vincite realizzate partecipando a giochi online rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione degli articoli 67, comma 1, lettera d), e 69, comma 1, TUIR'), laddove il sito censisce il piazzamento dei giocatori nei tornei internazionali di poker dal vivo e le relative vincite. In effetti, questa Corte ha accertato che The Hendon Mob è un sito internet che gestisce il più importante e completo database sui risultati dei tornei di poker sportivo disputati dal vivo e che deriva il suo nome da quello del gruppo dei quattro giocatori professionisti di poker londinesi Joe Beevers, Barny Boatman, Ross Boatman, Ram Vaswani, i quali nel 2000 diedero vita appunto al The Hendon Mob: il database raccoglie informazioni sui tornei dal vivo disputati in tutto il mondo a partire dal 2000' (così Cass. n. 3879/25, cit.). Peraltro, nell’affermare che il contribuente aveva riconosciuto come attendibile il sito internet da cui la Guardia di finanza aveva tratto le informazioni sulle vincite, la Ctr avrebbe dovuto accertare se, come afferma il ricorrente, da tale sito potesse desumersi se le vincite erano state effettuate presso case di gioco fisiche, con conseguente individuazione della loro collocazione”.

 

Il testo integrale della sentenza della Cassazione è disponibile in allegato.