Sanzione ‘minima’ per pubblicità online: l’aggiornamento dell’ufficio Massimario

In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato l'ufficio del massimario della Giustizia amministrativa pubblica una news sulla la presunta sproporzione della sanzione amministrativa.
Scritto da Daniele Duso

L’Ufficio Massimario della Giustizia amministrativa, l’organo che raccoglie, seleziona e sintetizza le decisioni giurisprudenziali più rilevanti, con lo scopo di fornire orientamenti interpretativi e facilitare la consultazione delle pronunce, torna sulla questione della corretta sanzione 'minima' per pubblicità gioco online sollevata dal Tar del Lazio lo scorso luglio.

Nell'occasione il Tribunale amministrativo regionale aveva inviato alla Corte costituzionale gli atti per decidere sulla costituzionalità della disposizione sul 'quantum' sanzionatorio in caso di violazione del divieto di pubblicità previsto dal Dl Dignità.

La notizia ora pubblicata dall'Ufficio Massimario, la News UM n. 85/2025, propone quindi ora, in attesa della pronuncia, un aggiornamento giurisprudenziale che segnala l’invio alla Corte costituzionale di una questione di legittimità relativa alla severità della sanzione per chi promuove il gioco d’azzardo online, ritenuta forse eccessiva rispetto al principio di proporzionalità.

Nel frattempo, il Tar, con l'ordinanza di fine luglio, la n. 15037, ha sospeso il giudizio in merito al ricorso che era stato presentato da un operatore contro la sanzione da 157mila euro irrogatagli dall'Autorità garante per le comunicazioni dopo che la stessa aveva  ha “ravvisato una condotta rilevante ai fini dell’irrogazione della predetta sanzione nei video pubblicati sulle piattaforme YouTube e Twitch, atti a pubblicizzare il gioco d’azzardo mediante la riproduzione di sessioni di gioco, accompagnate da banner pubblicitari a comparsa che reindirizzavano gli utenti verso siti online di giochi e scommesse con vincite in denaro”.

Nel disporre il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, il Tar sottolineava che "le sanzioni amministrative a carattere punitivo", pur qualificandosi formalmente come misure amministrative, condividono con le pene in senso stretto non solo il contenuto afflittivo, ma soprattutto la causa giuridica che ne giustifica l’imposizione: entrambe costituiscono una reazione ordinamentale a una condotta illecita, cui si ricollega, in via diretta, l’imposizione di una restrizione o di un sacrificio a carico del trasgressore. In altre parole, l’effetto lesivo prodotto da queste misure non è, come accade nei comuni provvedimenti amministrativi, una conseguenza indiretta della realizzazione di un interesse pubblico specifico, bensì il risultato primario perseguito con l’irrogazione della sanzione.

Proprio in considerazione di tale natura sostanzialmente punitiva, continuava il Tar Lazio, "le sanzioni amministrative devono essere sottoposte – al pari delle pene – al vaglio di proporzionalità, che impone il rispetto di un rapporto di congruità tra gravità dell’illecito e severità della sanzione, in assenza del quale verrebbe meno la giustificazione stessa della compressione dei diritti del trasgressore".