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Tar Campania: "Legittimo aprire rivendita speciale di giochi e tabacchi negli stabilimenti balneari"

10 marzo 2015 - 12:46

Secondo quanto si legge nelle bozze, peraltro non definitive, circolate in queste settimane, i decreti attuativi collegati alla delega fiscale e relativi al gioco pubblico potrebbero portare fra l'altro alla 'sparizione' di circa 6mila punti non specializzati: alberghi, edicole, ristoranti e stabilimenti balneari. Il tutto nell'ottica di razionalizzazione del comparto anticipata dallo stesso sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, a Gioconews.it.

Scritto da Redazione GiocoNews

 

Proprio questi ultimi sono al centro di una sentenza del Tar Campania che ha accolto il ricorso di una titolare che si era vista negare dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una rivendita speciale nell’ambito della sua struttura, con annessa sala giochi, in virtù dell'esistenza di altre rivendite nel territorio e di bassi incassi per l'anno precedente.

 

I MOTIVI OSTATIVI - Respinte le motivazioni addotte nell'Aams, che per supportate il suo diniego, aveva fra l'altro ricordato che la tipologia degli stabilimenti balneari non rientrerebbe tra quelle per cui è possibile a tutt'oggi richiedere l'istituzione della rivendita speciale stagionale, secondo l’art. 4 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/02/2013 n. 38. Una richiesta fra l'altro negata anche dalla Federazione Italiana Tabaccai, per cui svolgere l'attività di vendita di generi di monopoli è sufficiente il patentino stagionale già in possesso della ricorrente.


RIVENDITA SPECIALE LEGITTIMA - Per i giudici amministrativi del Tar Campania, la richiesta dell'esercente va invece accolta ai sensi dell’art. 22 ('Istituzione delle rivendite speciali') della l. 1293 del 1957, per cui "le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino; sono istituite dall’Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino”; "possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via in stazioni ferroviarie, stazioni automobilistiche e tranviarie, stazioni marittime, aeroporti, caserme, case di pena" e in altri luoghi dove l’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un’esigenza di servizio alla quale non può sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.  Ivi inclusi, in particolare: sale bingo; bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza; strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso; stazioni metropolitane; ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; centri commerciali, qualora dall’istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l’istituzione di una rivendita ordinaria e sempreché sussistano le particolari esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale”.


LE REGOLE PER I PATENTINI - I patentini, secondo lo stesso decreto ministeriale n. 38 del 2014, ricordano i giudici “possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonché presso alberghi; stabilimenti balneari; sale bingo; agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico; esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 febbraio 2010, n. 32; bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l’elevato flusso di pubblico, la rilevanza dei servizi resi alla clientela, la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo”.

 

RICORSO PERTINENTE - In virtù di questo, risulta pertinente quanto osservato dalla ricorrente, "allorquando sostiene che, dall’analisi della normativa, legislativa e regolamentare, citata, non deriva un divieto assoluto all’istituzione di una rivendita speciale all’interno di uno stabilimento balneare; vero è, che per detta tipologia di esercizi commerciali è prevista, in via preferenziale, l’istituzione di un patentino (cfr. art. 7 del D. M. 38 del 2013), ma è vero, altresì, che l’istituzione della rivendita speciale (nel caso di specie, temporanea) non è vietata in modo assoluto, bensì è possibile, “ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino” (art. 53, comma 1, d. P. R. 1074/1958); ben potendo la rivendita speciale essere ubicata anche in “altri luoghi, diversi".

 

AAMS NON HA ESPRESSO VALIDI MOTIVI - Inoltre, chiosa il Tar Campania, la pubblica amministrazione, "nel provvedimento negativo impugnato, non ha, tuttavia, minimamente espresso le ragioni, per le quali riteneva che dette controdeduzioni (in gran parte, poi, trasfuse nei motivi del presente ricorso) non fossero accoglibili, essendosi limitata all’anodina espressione: “Considerato che i motivi addotti dall’interessato nelle osservazioni di cui sopra non possono trovare accoglimento, <in quanto in contrasto con quanto già valutato nell’istruttoria all’uopo svolta e da quanto previsto dal recente Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/02/2013 n. 38>”. Ma, da un lato, detta espressione è insufficiente a dar conto dei motivi per i quali le <specifiche> osservazioni rassegnate, nel corso del procedimento, nell’interesse della ricorrente, non si ponessero come idonee a orientare, in modo diverso, l’Ufficio".

 

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