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Tar conferma i limiti al gioco di Ferrara: 'Non provato l'effetto espulsivo'

14 ottobre 2022 - 17:43

Il Tar Emilia Romagna boccia il ricorso di una società esercente due sale giochi contro l'individuazione dei luoghi sensibili approvata dal Comune di Ferrara in attuazione della legge regionale.

Scritto da Fm
Foto © Pxhere

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“Va rilevato con riferimento al cosiddetto 'effetto espulsivo' – che secondo la giurisprudenza che si va formando in materia renderebbe rilevante la questione di legittimità costituzionale del distanziometro in rapporto all’articolo 41 C. (cfr. la sentenza non definitiva n. 601 del 25 luglio 2022 di questo Tribunale) - che la ricorrente non ha fornito principio di prova del cd. effetto espulsivo dal territorio del comune di Ferrara (non potendosi in ragione della tardività del suo deposito considerare la perizia depositata in prossimità dell’udienza di merito)”.

Lo sottolineano i giudici del Tar Emilia Romagna che con una nuova sentenza respingono il ricorso presentato da una società esercente due sale giochi contro la delibera di Giunta del Comune di Ferrara, recante l’individuazione dei cd. luoghi sensibili ai sensi della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 e della delibera della Giunta dell'Emilia Romagna n. 831 del 12 giugno 2017, e quest’ultima delibera (che a sua volta reca “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16”).

Il Collegio qundi rimarca: "Posto che l’applicazione del distanziometro alle attività preesistenti è prevista dalla legge regionale, in essa trovando 'copertura normativa', e non si tratta di applicazione retroattiva, il problema che si pone è quello della compatibilità del distanziometro con le disposizioni degli articoli 3, 41 e 97 C. (dato che la compatibilità di esso con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale in più di un’occasione).

La relativa questione di legittimità costituzionale è però manifestamente infondata dato che la stessa ricorrente ammette che, come del resto già affermato dalla Corte Costituzionale, il distanziometro è una disciplina posta a presidio della salute pubblica (in particolare ha una funzione di prevenzione della ludopatia e dei suoi effetti sulla salute individuale e collettiva); se il distanziometro ha una funzione di tutela della salute, è chiaro che si tratta di una disciplina conformativa del diritto di impresa pienamente legittima dato che: a) l’iniziativa economica privata, pur libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana secondo quanto previsto dallo stesso articolo 41; b) i limiti alla libertà d’impresa suscettibili di imposizione ex articolo 41 C. possono senz’altro giungere anche alla esclusione del diritto d’impresa per attività ritenute prive di utilità sociale e lesive dei valori costituzionali (tra cui il diritto alla salute che non a caso l’articolo 32 definisce “inviolabile” nella sua dimensione individuale e collettiva)”. 

 

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