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Tar Lombardia: "Apertura sala gioco subordinata a autorizzazione Questura, non a quella del Comune"

12 febbraio 2015 - 12:14

L’intenzione di avviare un’attività di gioco lecito è subordinata al rilascio della licenza da parte del Questore e non può, di contro, essere unicamente subordinato al divieto – assoluto e indeterminato – dell’Amministrazione comunale.

Scritto da Fm

 

Con questa motivazione i giudici del Tar Lombardia hanno accolto il ricorso di un esercente contro un'ordinanza-diffida emessa dal Suap - Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Milano che aveva disposto la sospensione delle opere edilizie oggetto di comunicazione da parte della società ricorrente e la diffida a non avviare l’esercizio di una sala giochi in tali locali.

 

IL RICORSO - Il ricorrente ha precisato di aver "preso in esame l’avvio di un’attività di centro scommesse, e non di Vlt, avendo egli chiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del R.D. 773/1931 al Questore di Milano. A fondamento dell’impugnazione sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione della legge regionale 8/2013 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1274 del 24 gennaio 2014, la violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; difetto e/o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. La domanda cautelare è stata radicata, oltre che sulla fondatezza del ricorso in diritto, sul pregiudizio connesso alla 'perdita del personale qualificato che era stato selezionato'", si legge nella sentenza.

 

 

SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE - Secondo i giudici amministrativi, inoltre, è erronea anche la definizione dell’ambito applicativo della disciplina regionale, cui entrambi i motivi di ricorso fanno richiamo. "Il Collegio ritiene di non discostarsi dall’orientamento recentemente espresso dalla Sezione, secondo cui è da ritenersi autorizzabile 'l’attività di raccolta delle scommesse e non anche l’attività di raccolta di gioco attraverso gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del Tulps cui il divieto regionale letteralmente si riferisce (come reso evidente dalle 'definizioni' contenute nell’all. a) della D.g.r. 24 gennaio 2014 di attuazione dell’art. 5, comma 1, della normativa regionale)”, con la conseguenza che “l’interpretazione adottata dal Comune di Milano risulta ingiustificatamente estensiva rispetto al piano tenore della predetta normativa, oltre che potenzialmente in contrasto con i principi stabiliti dal legislatore nazionale” (cfr. ordinanza 7 novembre 2014, n. 1493).

 

 

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