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Ctd: Tribunale di Roma conferma sequestro attrezzature, sussiste fumus del reato

16 aprile 2015 - 13:12

Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza depositata il 13 aprile scorso, ha respinto l'istanza di riesame avanzata dalla difesa avverso il decreto di sequestro delle attrezzature telematiche di un centro Betuniq (Uniqgroup Ltd) eseguito dalla Guardia di Finanza.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ctd: Tribunale di Roma conferma sequestro attrezzature, sussiste fumus del reato



Il Collegio ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso rilevando, preliminarmente, la mancata prova che vi sia stata una richiesta di autorizzazione e conseguente provvedimento di diniego da parte della Questura, fondato sulla mancanza del presupposto oggettivo dell'ottenimento della concessione italiana da parte della società maltese in oggetto.

 

LE MOTIVAZIONI - Ritenuto sussistente il fumus del reato contestato, rispetto alla condotta contestata, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale evidenzia che la norma penale in oggetto (art. 4 comma 4 bis L. 401/89), come si evince dal dettato letterale della stessa, si applica agli intermediari, ai collaboratori e ai diretti rappresentanti della società estera operatrice.

 

PREVISIONI MANCANTI - Con riguardo alle censure mosse al bando di gara Monti, ritenuto dalla difesa contrario ai principi europei in specie come interpretati dalla sentenza sul caso Biasci e a. del 12/09/2013, avuto particolare riguardo alla decadenza stabilita in conseguenza di "gioco anomalo" in relazione alla prestazione di servizi transfrontalieri per mezzo di Ctd, il Collegio osserva che "non risultano più inserite le critiche previsioni relative alla "rinuncia alle attività transfrontaliere" e alle "distanze minime".

 

NO A RACCOLTA SCOMMESSE CON CTD - Occorre, infatti, intendersi, ad avviso del Collegio, "sul significato da attribuire all'espressione "impedire di fatto qualsiasi attività transfrontaliera di cui alla sentenza CE Biasci". Il bando non impone più - come previsto in precedenza - alcuna rinuncia a tale attività in relazione a giochi assimilabili a quelli gestiti da Aams; la società di cui si discute può benissimo continuare ad operare e a raccogliere scommesse anche in territorio austriaco (rectius maltese), ma non è tecnicamente possibile, a fronte di un sistema concessorio giudicato finalisticamente valido dalla Corte di Giustizia, consentire la raccolta di scommesse attraverso i Ctd perché verrebbe completamente bypassato il complesso sistema relativo alle regole tecniche di attivazione della rete dei negozi, di configurazione di rete e di servizi di connettività, necessari per l'operatività dello stesso sistema.
La necessità di applicazione di tali regole non implica che la società austriaca (rectius maltese) non possa operare ma piuttosto sta a significare che nel territorio italiano deve dotarsi degli strumenti necessari per la funzionalità del sistema concessorio italiano.

IL COMMENTO DELL'AVV. SAMBALDI - L'avvocato Chiara Sambaldi, alla quale la redazione ha chiesto un commento, ha osservato come il Tribunale di Roma, pronunciandosi sui formulati e circoscritti motivi di ricorso, ha ritenuto di appuntare l'attenzione sullo specifico argomento difensivo riguardante l'impedimento di fatto di qualsiasi attività transfrontaliera di gioco insito, a detta della difesa, in alcune clausole disciplinanti la decadenza dalla concessione dello schema di convenzione Monti. Il Collegio ha respinto la censura attualizzando i principi contenuti nella sentenza Biasci della Corte di giustizia europea (afferenti la normativa Gara "Bersani" 2006) rispetto all'assetto normativo delineato dall'art. 10, comma 9-octies, del D.L. 2/03/2012 (c.d. “Decreto Fiscale”), conv. con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012 n. 44 (cd Gara "Monti").

 

 

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